Codice Deontologico Forense
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997
con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 27
gennaio 2006
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando
la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della
giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle
leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Ambito di applicazione. – Le norme deontologiche si applicano a tutti
gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà
di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto
della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
ART. 3. - Volontarietà dell'azione. – La responsabilità disciplinare discende
dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se
omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
ART. 4. - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero. –
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle
disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro. – L'avvocato deve ispirare la
propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
- Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
- L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. – L'avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio
con mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la
propria attività professionale.
- Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
- L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri
che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza. – L'avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza. – È dovere, oltreché diritto,
primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
- - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale.
- - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
- - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell'attività professionale.
- - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione
di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
- per lo svolgimento delle attività di difesa;
- al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare
gravità;
- al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;
- in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il
fine tutelato.
ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell'esercizio dell'attività professionale
l'avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o
condizionamenti esterni.
- - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
- - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
stabilisca con
soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a
detta attività.
ART. 11. - Dovere di difesa. – L'avvocato deve prestare la propria attività
difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
- - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e
deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio
deve
essere retribuito a norma di legge.
- - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza. – L'avvocato non deve accettare incarichi che
sappia di
non poter svolgere con adeguata competenza.
- - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla
prestazione
dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare
impegno e
complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
- - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a
svolgere quell'incarico.
ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere dell'avvocato
curare
costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo
le
conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
- - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
- - È dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio
Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli
obblighi e i
programmi formativi.
ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla
esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e
comunque
tali da non indurre il giudice in errore
- - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il
difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui
fatti che sappia essere false.
- - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto
dei
provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della
medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L'avvocato deve
provvedere
regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi
nonché agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
- - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i
contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – È dovere dell'avvocato evitare
situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque nel dubbio,
richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine.
- - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione
- - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo
in pendenza di
cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull’attività professionale. –
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il
contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità
della tutela dell’affidamento della collettività. Quanto al contenuto,
l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non
può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi
consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la
dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
- Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale
e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di
avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del
Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento.
- E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le
proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di
lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
- E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
- E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero
vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Mezzi di informazione consentiti. – L’avvocato
può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando
esclusivamente i seguenti mezzi:
- la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures
informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio
dell’ordine dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia
svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei
componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e
del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in
Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
- i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale,
amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di
attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato);
- le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile
ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo
studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei
professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno dello
stabile;
- gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le
pubblicazioni in materie giuridiche;
- i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato,
allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi
operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al
Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata
l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal
punto 1) dell’art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali
e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di
alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti
al precedente paragrafo 1).
ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con gli altri
mezzi di
diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e
interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte
assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
- - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo
interesse dello stesso,
può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano
coperte dal
segreto di indagine.
- - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri
mezzi di diffusione,
è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale,
di spendere il
nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su
organi di
informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di
convocare conferenze
stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
- - E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio
dell'ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l'indicazione del
proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata l'offerta di
prestazioni
professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di
rapporti di clientela, a
mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
- - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario,
una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un
cliente.
- - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a
terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. –
Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti od
offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia
nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
- - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione
della regola deontologica.
ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti. –
L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività
giudiziale e
stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del
relativo titolo.
- - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non
conseguito ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
- - Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
agevoli o in
qualsiasi altro modo, diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non
abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne
possano ricavare
benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione
dall'esercizio.
- - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia
docente
universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la
qualifica, la materia di
insegnamento e la facoltà.
- - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e
per esteso il
titolo di “praticante avvocato”, con l'eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora
abbia conseguito tale abilitazione.
Titolo II
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22. - Rapporto di colleganza in genere. – L'avvocato deve mantenere sempre
nei
confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
- - L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con
sollecitudine alle sue
richieste di informativa.
- - L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega
per fatti
attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto,
tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
- - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega.
La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso
di tutti i
presenti.
ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In
particolare,
nell'attività giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria condotta
all'osservanza del dovere
di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
- - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di
incontro con i colleghi.
- - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata,
formulata nel
processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
- - Il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a
comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto e,
senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di
provvedere al
pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale
eventualmente già svolta.
- - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle
altre parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte
assistita e nel
rispetto della legge.
- - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad
ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al
fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
- - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell'ordine. – L'avvocato ha il dovere di
collaborare con
il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta,
per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A
tal fine ogni
iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla
vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
- - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall'organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.
- - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente
ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la
mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
- - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con
diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
- - L'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine
di
appartenenza, ed eventualmente a quello competente per territorio, la
costituzione di
associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché
l'apertura di
studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
ART. 25. - Rapporti con i collaboratori dello studio. – L'avvocato deve
consentire ai propri
collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la
collaborazione
in proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26. - Rapporti con i praticanti. – L'avvocato è tenuto verso i praticanti
ad assicurare la
effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di
consentire un'adeguata
formazione.
- - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo
stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale
ricevuto.
- - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica
solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o
di amicizia.
- - È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti
di svolgere
attività difensiva non consentita.
ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega. – L'avvocato non può
mettersi in contatto
diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
- - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in
mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza
al legale
avversario.
- - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e
ottenerne il consenso.
ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Non
possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
- - È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un
accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
- - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento
delle
prestazioni richieste.
- - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata
tra colleghi,
ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che
gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L'esibizione in giudizio di
documenti relativi alla
posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie
relative alla sua
persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di
tali notizie sia
necessario alla tutela di un diritto.
- - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi
presunti errori o
incapacità.
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. –
Salvo diversa
pattuizione, l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le
funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non
adempia la
parte assistita , tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il
proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. –
L'avvocato è
tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del
pari, è tenuto
a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta
e da svolgere.
- - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e
consentita.
- - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in
via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
- - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel
modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il
collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. –
L'avvocato
che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato
dalle parti
deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione del collega nell'attività di difesa. – Nel caso di
sostituzione di un
collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza
pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le
prestazioni svolte.
- - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga
senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la
prosecuzione della difesa.
ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. – Salvo che
il fatto integri
un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
- - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto
l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
Titolo III
RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. - Rapporto di fiducia. – Il rapporto con la parte assistita è fondato
sulla fiducia.
- - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato
che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte
assistita ovvero
anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il
consenso della
parte assistita.
- - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con
l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo
possano influire sul rapporto professionale.
ART. 36. - Autonomia del rapporto. – L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli
interessi della
parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge
e dei principi deontologici.
- - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose,
né
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da
nullità.
- - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del
cliente e
dell'eventuale suo rappresentante.
- - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto,
l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a
un cliente
esattamente individuato.
- - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti
possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una
operazione
illecita.
ART. 37. - Conflitto di interessi. – L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal
prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un
proprio assistito o
interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
- - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero
quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un altro
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
- - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad
avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione
professionale
o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38. - Inadempimento al mandato. – Costituisce violazione dei doveri
professionali, il
mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando
derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
- - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia
impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e
motivata
comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega,
il quale, ove
accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze. – L'avvocato ha diritto di partecipare alla
astensione
dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni
del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
- - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare
preventivamente gli altri difensori costituiti.
- - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come
l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o
per particolari
proprie attività professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione. – L'avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il
proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza
della controversia
o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili.
L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia
richiesta.
- - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di
massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
- - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di
determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli
relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
- - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso
nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.
ART. 41. - Gestione di denaro altrui. – L'avvocato deve comportarsi con
puntualità e
diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi
per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di
renderne
sollecitamente conto.
- - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le
somme ricevute per conto della parte assistita.
- - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad
attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti. – L'avvocato è in ogni caso obbligato a
restituire
senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento
del mandato quando questa ne faccia richiesta.
- - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso
della parte
assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del
compenso e non oltre
l'avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento. – Durante lo svolgimento del rapporto
professionale
l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese
sostenute ed a
quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati
alla quantità e
complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.
- - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti
ricevuti ed è
tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme
anticipate e
delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le
prestazioni svolte.
- - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività
svolta.
- - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato,
in caso di
mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
- - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di
prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di
questa.
- - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni
continuative solo
in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al
prevedibile
impegno
ART. 44. - Compensazione. – L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli
siano
pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso
al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei
propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le
abbia ancora
ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta
di pagamento
espressamente accettata dalla parte assistita.
- - In ogni altro caso l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. - Divieto di patto di quota lite. – È vietata la pattuizione diretta ad
ottenere, a titolo
di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene
controverso
ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
- - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti
ragionevoli e sia
giustificato dal risultato conseguito.
ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. –
L'avvocato può
agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie
prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato. – L'avvocato ha diritto di rinunciare al
mandato.
- - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso
adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
- - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di
un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile
per la mancata
successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che
dovessero pervenirgli.
- - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera
raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo
domicilio conosciuto.
Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge,
l'avvocato è
esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito
abbia
effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV
RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte. – L'intimazione fatta
dall'avvocato alla
controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di
azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a
rendere avvertita
la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od
iniziative sproporzionate o vessatorie.
- - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di
iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da
un legale
di fiducia.
- - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in
sede
stragiudiziale è ammesso, purchè la richiesta di pagamento sia fatta a favore
del proprio
assistito.
ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte. – L'avvocato non
deve
aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria
della controparte
quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte. – È vietato
richiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia
oggetto di
specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso
previsto dalla
legge.
- - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio
compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di
inadempimento del
proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti. – L'assunzione di un
incarico
professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un
biennio
dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia
estraneo a
quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di
utilizzare notizie
acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
- - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve
astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in
controversie
successive tra i medesimi.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni. – L'avvocato deve evitare di intrattenersi
con i testimoni
sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a
conseguire
deposizioni compiacenti.
- - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di
procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle
disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
- In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l'opportunità di svolgere
investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della
difesa in favore del
proprio assistito.
- La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore.
- Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e
consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e
i documenti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione
degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i
risultati
esclusivamente al difensore.
- Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti
delle investigazioni
difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva
la
rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
- Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la
documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto
necessario o utile
per l'esercizio della difesa.
- È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o
indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle
investigazioni difensive,
salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
- Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria
qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
- Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al
pubblico
ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno
tenute a
rispondere anche alle domande del difensore.
- Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello
stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si
avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame
davanti al
giudice in incidente probatorio.
- Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il
consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e
della natura
dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, l'atto
sia autorizzato dal giudice.
- Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona
offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al
legale della stessa
persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita,
nell'invito è
indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga
all'atto. Nel caso
di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei
genitori, con
facoltà di intervenire all'atto.
- Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato
dei luoghi
e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
- Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve
comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
- Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte.
Quando è
disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere
documentate in
forma riassuntiva.
- Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha
reso
informazioni né al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i magistrati devono
essere improntati
alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
- - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in
corso con il
giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
- - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
- - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di
confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve
evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei
confronti o alla
presenza di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L'avvocato deve ispirare
il proprio
rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto
delle reciproche
funzioni.
ART. 55. - Arbitrato. – L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è
tenuto ad
improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il
procedimento
si svolga con imparzialità e indipendenza.
- - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso
rapporti
professionali con una delle parti.
- - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia
assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che
eserciti negli
stessi locali. In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto e
ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al
fine di ottenere
il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
- - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per
iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di
arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico,
familiare o
personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni
ostative, la
natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti
non si oppongano
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del
procedimento in
modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune
da influenze
e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza
in ragione del
procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata
a tutte
le parti.
ART. 56. - Rapporti con i terzi. – L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con
correttezza e con
rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e
di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della
professione.
- - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere
di comportarsi, nei
rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i
terzi debbono
avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità
della
professione.
ART. 57. - Elezioni forensi. – L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale
sostenitore
di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con
correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità
delle
funzioni.
- - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di
svolgimento
delle elezioni e durante le operazioni di voto.
- - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola
affissione delle liste
elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni
di voto.
ART. 58. - La testimonianza dell'avvocato. – Per quanto possibile, l'avvocato
deve astenersi
dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.
- - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola
sulla verità dei
fatti esposti in giudizio.
- - Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e
non potrà riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti
dei terzi. – L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
- - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione
assume
carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la
fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
Titolo V
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. - Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di
applicazione dei
principi generali espressi.