CHI
E' IL CONSUMATORE...
Ormai se ne parla e se ne scrive quotidianamente: in
televisione, sui giornali, su Internet. Il consumatore sembra
essere al centro delle attenzioni del mondo politico, economico ed
imprenditoriale ed anche a livello dottrinale sembra essersi
recentemente riacceso il dibattito sulla nozione di consumatore, inteso
come soggetto titolare di posizioni giuridiche riconosciute a tutela del
soggetto che "contratta" con l’imprenditore per scopi
estranei alla attività professionale eventualmente svolta.
Dal punto di vista più propriamente giuridico,
questa nuova attenzione è forse riconducibile al fatto che le nuove
tecnologie della società dell’informazione ripropongono la necessità
di tutelare non solo la persona fisica acquirente di beni e servizi per
uso privato, ma anche soggetti nuovi. Si pensi, ad esempio alle libere
professioni intellettuali (avvocati, commercialisti, ma anche medici,
promotori finanziari, etc.), che stipulano contratti per beni e servizi
strumentali alla professione con soggetti imprenditoriali (providers,
società telefoniche, rivenditori di prodotti informatici).
Ed allora la questione riguarda l’applicabilità
delle norme a tutela del consumatore anche in presenza di contratti
sottoscritti da piccoli imprenditori, da professionisti o magari da
associazioni professionali.
Facciamo un passo indietro. Come è noto, la storia
della tutela del consumatore è relativamente recente: soltanto trenta
anni fa, queste posizioni giuridiche soggettive non appartenevano al
patrimonio giuridico continentale. Le prime definizioni legislative
risalgono alla Convenzione di Bruxelles del 1968, in materia di
contratti, dove (art. 13) è consumatore il soggetto che agisce
"per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua
attività professionale", definizione ripresa dall’art. 5 della
Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali.
Nell’ordinamento italiano, una delle prime
definizioni di consumatore è rintracciabile nel decreto legislativo 15
gennaio 1992 n. 50, in recepimento della direttiva n. 85/577/CE,
relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali: è
consumatore "la persona fisica che agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla propria attività professionale".
Dopo numerosi altri provvedimenti, per lo più
caratterizzati da occasionalità e settorialità dell’intervento
normativo, nel 1996 la figura del consumatore fa ingresso nel codice
civile italiano, a seguito della novella del 6 febbraio 1996, n. 52, in
attuazione della direttiva n. 93/13/CE, concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori: a norma dell’art. 1469 bis
del codice civile è consumatore "la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta".
Con la c.d. "legge quadro" sui diritti dei
consumatori e degli utenti (L. 30 luglio 1998, n. 281) accanto a quella
di consumatore fa la sua apparizione la nozione di "utente" e
vengono codificati i diritti fondamentali riconosciuti a questi
soggetti.
Infine, il recente decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2002),
in attuazione della direttiva 1999/44/CE riguardante taluni aspetti
della vendita e delle garanzie di consumo, ha ribadito la definizione di
consumatore all’interno del codice civile inserendovi gli articoli
1519 bis e seguenti.
Sulla base delle definizioni positive di consumatore
la giurisprudenza ha fornito interpretazioni non sempre uniformi,
delineando due orientamenti di massima, tendenti rispettivamente ad
estendere la nozione di consumatore (e quindi l’applicabilità delle
norme di tutela ad una più ampia schiera di soggetti) ed a restringerla
secondo interpretazioni rigorosamente ancorate al tenore letterale delle
norme.
Tra le interpretazioni estensive si ricorda la
sentenza del Tribunale di Roma del 20 ottobre 1999 che (nel noto caso
del contratto di trasporto stipulato da uno scultore per il
trasferimento di un’opera ad un concorso) riconosce un consumatore
anche nel "professionista o imprenditore per il quale la
conclusione del contratto non sia atto della professione come lo è per
la sua controparte" .
Secondo l’orientamento più rigoroso invece (Cass.
14 aprile 2000, n. 4843, in Corr. Giur., 2001, p. 524) la qualifica di
consumatore dovrebbe essere negata persino in capo alla persona
"che, in vista di intraprendere un’attività imprenditoriale,
cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili
per l’esercizio di tale attività" (si trattava del celebre caso
di quei consumatori indotti ad acquistare macchinette da istallare negli
esercizi commerciali in cambio di una percentuale sugli incassi).
Sebbene, indubbiamente, la tendenza della
giurisprudenza di legittimità sembri aderire all’orientamento più
rigoristico, allo stato attuale il nodo interpretativo più discusso
consiste nel verificare la possibilità di considerare
"consumatori" anche i liberi professionisti e persino i
piccoli imprenditori che contrattano con le grandi aziende.
Indubbiamente, sul punto le fonti normative parlano
chiaro, escludendo che possa qualificarsi consumatore un soggetto
diverso dalla "persona fisica". Né è valso ricorrere alla
Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla legittimità dell’art.
1469 bis c.c. in relazione agli articoli 3, 35, 41 della
Costituzione, con ordinanza del 24 giugno 1999, n. 282, ha dichiarato la
questione manifestamente inammissibile, sostenendo che il nostro
legislatore ha previsto che possano essere considerati consumatori solo
le persone fisiche.
Recentemente, la stessa Corte di Giustizia europea,
con sentenza del 22 novembre 2001, ha riaffermato, in relazione alla
direttiva n. 93/13/CEE, che "tale norma deve essere interpretata
nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche".
Così stando le cose, sembra proprio che spetti al
legislatore nazionale (il quale ben potrebbe farlo in virtù del
principio di sussidiarietà) di ampliare il novero dei soggetti
beneficiari di tale favor rimediando alle approssimative scelte
fatte in sede di recepimento.
Del resto, seguendo il percorso tracciato già da
altri ordinamenti europei (in Spagna e Belgio, ad esempio, è
consumatore anche la persona giuridica che acquista, utilizza o sfrutta
come destinataria finale beni mobili o immobili, prodotti, servizi,
attività e funzioni), sarebbe davvero opportuno che il legislatore
italiano prendesse coscienza dei nuovi scenari economici-sociali
(diffusione della contrattazione di massa, globalizzazione telematica,
e-commerce) così da meglio contemperare gli interessi in gioco nel
mercato, rendendo davvero piena ed effettiva la tutela del consumatore
nel nostro paese.
di Massimiliano Dona e Elisabetta Quagliato
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