CHI E' IL CONSUMATORE...

Ormai se ne parla e se ne scrive quotidianamente: in televisione, sui giornali, su Internet. Il consumatore sembra essere al centro delle attenzioni del mondo politico, economico ed imprenditoriale ed anche a livello dottrinale sembra essersi recentemente riacceso il dibattito sulla nozione di consumatore, inteso come soggetto titolare di posizioni giuridiche riconosciute a tutela del soggetto che "contratta" con l’imprenditore per scopi estranei alla attività professionale eventualmente svolta.

Dal punto di vista più propriamente giuridico, questa nuova attenzione è forse riconducibile al fatto che le nuove tecnologie della società dell’informazione ripropongono la necessità di tutelare non solo la persona fisica acquirente di beni e servizi per uso privato, ma anche soggetti nuovi. Si pensi, ad esempio alle libere professioni intellettuali (avvocati, commercialisti, ma anche medici, promotori finanziari, etc.), che stipulano contratti per beni e servizi strumentali alla professione con soggetti imprenditoriali (providers, società telefoniche, rivenditori di prodotti informatici).

Ed allora la questione riguarda l’applicabilità delle norme a tutela del consumatore anche in presenza di contratti sottoscritti da piccoli imprenditori, da professionisti o magari da associazioni professionali.

Facciamo un passo indietro. Come è noto, la storia della tutela del consumatore è relativamente recente: soltanto trenta anni fa, queste posizioni giuridiche soggettive non appartenevano al patrimonio giuridico continentale. Le prime definizioni legislative risalgono alla Convenzione di Bruxelles del 1968, in materia di contratti, dove (art. 13) è consumatore il soggetto che agisce "per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale", definizione ripresa dall’art. 5 della Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Nell’ordinamento italiano, una delle prime definizioni di consumatore è rintracciabile nel decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, in recepimento della direttiva n. 85/577/CE, relativa ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali: è consumatore "la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale".

Dopo numerosi altri provvedimenti, per lo più caratterizzati da occasionalità e settorialità dell’intervento normativo, nel 1996 la figura del consumatore fa ingresso nel codice civile italiano, a seguito della novella del 6 febbraio 1996, n. 52, in attuazione della direttiva n. 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: a norma dell’art. 1469 bis del codice civile è consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Con la c.d. "legge quadro" sui diritti dei consumatori e degli utenti (L. 30 luglio 1998, n. 281) accanto a quella di consumatore fa la sua apparizione la nozione di "utente" e vengono codificati i diritti fondamentali riconosciuti a questi soggetti.

Infine, il recente decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2002), in attuazione della direttiva 1999/44/CE riguardante taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, ha ribadito la definizione di consumatore all’interno del codice civile inserendovi gli articoli 1519 bis e seguenti.

Sulla base delle definizioni positive di consumatore la giurisprudenza ha fornito interpretazioni non sempre uniformi, delineando due orientamenti di massima, tendenti rispettivamente ad estendere la nozione di consumatore (e quindi l’applicabilità delle norme di tutela ad una più ampia schiera di soggetti) ed a restringerla secondo interpretazioni rigorosamente ancorate al tenore letterale delle norme.

Tra le interpretazioni estensive si ricorda la sentenza del Tribunale di Roma del 20 ottobre 1999 che (nel noto caso del contratto di trasporto stipulato da uno scultore per il trasferimento di un’opera ad un concorso) riconosce un consumatore anche nel "professionista o imprenditore per il quale la conclusione del contratto non sia atto della professione come lo è per la sua controparte" .

Secondo l’orientamento più rigoroso invece (Cass. 14 aprile 2000, n. 4843, in Corr. Giur., 2001, p. 524) la qualifica di consumatore dovrebbe essere negata persino in capo alla persona "che, in vista di intraprendere un’attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l’esercizio di tale attività" (si trattava del celebre caso di quei consumatori indotti ad acquistare macchinette da istallare negli esercizi commerciali in cambio di una percentuale sugli incassi).

Sebbene, indubbiamente, la tendenza della giurisprudenza di legittimità sembri aderire all’orientamento più rigoristico, allo stato attuale il nodo interpretativo più discusso consiste nel verificare la possibilità di considerare "consumatori" anche i liberi professionisti e persino i piccoli imprenditori che contrattano con le grandi aziende.

Indubbiamente, sul punto le fonti normative parlano chiaro, escludendo che possa qualificarsi consumatore un soggetto diverso dalla "persona fisica". Né è valso ricorrere alla Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla legittimità dell’art. 1469 bis c.c. in relazione agli articoli 3, 35, 41 della Costituzione, con ordinanza del 24 giugno 1999, n. 282, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, sostenendo che il nostro legislatore ha previsto che possano essere considerati consumatori solo le persone fisiche.

Recentemente, la stessa Corte di Giustizia europea, con sentenza del 22 novembre 2001, ha riaffermato, in relazione alla direttiva n. 93/13/CEE, che "tale norma deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche".

Così stando le cose, sembra proprio che spetti al legislatore nazionale (il quale ben potrebbe farlo in virtù del principio di sussidiarietà) di ampliare il novero dei soggetti beneficiari di tale favor rimediando alle approssimative scelte fatte in sede di recepimento.

Del resto, seguendo il percorso tracciato già da altri ordinamenti europei (in Spagna e Belgio, ad esempio, è consumatore anche la persona giuridica che acquista, utilizza o sfrutta come destinataria finale beni mobili o immobili, prodotti, servizi, attività e funzioni), sarebbe davvero opportuno che il legislatore italiano prendesse coscienza dei nuovi scenari economici-sociali (diffusione della contrattazione di massa, globalizzazione telematica, e-commerce) così da meglio contemperare gli interessi in gioco nel mercato, rendendo davvero piena ed effettiva la tutela del consumatore nel nostro paese.

di Massimiliano Dona e Elisabetta Quagliato