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DOMANDE FREQUENTI
Si riportano le questioni attinenti la tutela giuridico-legale dei consumatori che più frequentemente vengono sottoposte all’attenzione dei consulenti dello Studio, con le relative risposte. I casi riportati hanno valore meramente orientativo ed esplicativo; non rivestono carattere di consulenza legale perché è comunque necessario prendere cognizione della fattispecie concreta, per fornire un orientamento corretto. Si declina, quindi, ogni responsabilità in ordine alle condotte eventualmente poste in essere alla luce delle indicazioni fornite e per eventuali errori o omissioni contenuti nel testo.
Indice degli argomenti
A poca distanza l’uno dall’altro ho trovato due negozi che vendevano lo stesso telefonino a prezzi sensibilmente diversi. E’ legittimo? Si: nessuna norma vincola i prezzi ad eccezione di quelli di specifici beni quali i medicinali, le sigarette, i fiammiferi ed i giornali. Tutti gli altri prezzi sono liberi. Esiste un prezzo imposto per beni alimentari di prima necessità cui devono attenersi i venditori (ad es. pane e latte)? No: non esiste più dal 1993, cioè da quando la legge ha abolito i “comitati prezzi”. E’ legittimo esporre per la vendita prodotti la cui data di scadenza è ormai decorsa? No: non è legittimo se compare la dicitura “da consumarsi entro il …”; mentre è legittimo per quei prodotti che riportano la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il...” (d.lgs. 109/1992). L’indicazione del valore energetico sui prodotti alimentari è obbligatoria per legge? No: tale indicazione è facoltativa, ma diviene obbligatoria se sull’etichetta del prodotto vi è qualche indicazione di natura dietetica (d.lgs. 77/1993).
Molti rivenditori, al momento dell’acquisto del bene o del pagamento del servizio, non rilasciano lo scontrino o la ricevuta fiscale (giornalai, benzinai, tassisti), ciò è legittimo? Si: il Ministero delle Finanze ha stabilito l’elenco dei rivenditori esentati dal rilascio degli scontrini fiscali.
Un condomino può rifiutarsi di contribuire alle spese per il mantenimento delle parti comuni dichiarando di rinunciare al proprio diritto sulle stesse? No: non è possibile sottrarsi al pagamento di tali spese ai sensi dell’art. 1118 c.c., comma secondo.
E’ possibile ripartire le spese tra i condomini in modo diverso da quello proporzionale al valore della proprietà? Si: se previsto dal Regolamento di Condominio o se si tratta di ripartire spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
Chi prende le decisioni in un Condominio, l’assemblea dei condomini? Si: l’assemblea, se regolarmente convocata dall’Amministratore ai sensi dell’art. 1136 c.c. almeno una volta ogni anno; della deliberazione si redige verbale.
Può un condomino distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento? Si: dimostrando che il proprio distacco non altera l’intero impianto centralizzato e che gli altri condomini non verrebbero a pagare di più in seguito al distacco, potrebbe distaccarsi contribuendo eventualmente in minima misura alle spese di gestione e interamente a quelle di manutenzione (rimanendo comunque comproprietario dell’ impianto centralizzato ancora esistente).
Può la maggioranza semplice in assemblea deliberare la trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo? Si: è sufficiente la maggioranza di 501 millesimi e la dichiarazione di fattibilità tecnica (redatta da tecnico abilitato).
Può l’Amministratore prendere decisioni senza il preventivo consenso dell’assemblea? No: tranne che ricorrano motivi di urgenza per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, nel qual caso potrà ordinarne l’esecuzione salvo riferirne nella prima assemblea (per la ratifica degli stessi).
Il condomino che non approva una decisione adottata dalla maggioranza dei condomini riuniti in assemblea può rifiutarsi di partecipare alle spese? No: tranne che si tratti di spese voluttuarie, nel qual caso sussisterebbe il diritto a non partecipare alle stesse.
Per impugnare una delibera assembleare il condomino deve aver partecipato alla assemblea? No: potrà ricorrere all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla delibera (se presente in assemblea) o dalla comunicazione del relativo verbale (se assente). Se presente in assemblea il condomino deve far verbalizzare il proprio voto contrario per poter poi impugnare la delibera (pena l’impossibilità di agire in giudizio).
Mi viene richiesto di partecipare alla ripartizione delle spese per la manutenzione del tetto: è legittimo? Si: infatti ove non si tratti di lastrico solare a uso esclusivo di un condomino, la relativa spesa per la manutenzione andrà ripartita per millesimi di proprietà. Qualora invece si tratti di lastrico solare, ai sensi dell’articolo 1126 c.c., le spese sono un terzo a carico del condomino che utilizza in via esclusiva il lastrico e per due terzi a carico delle proprietà coperte dal lastrico.
Sono stato convocato per un’assemblea con soli due giorni di preavviso: è giusto? No: infatti sono necessari almeno cinque giorni di preavviso per la convocazione assembleare. Partecipando ugualmente si sana il suddetto vizio di convocazione; non partecipando –invece- potrà essere impugnata la relativa delibera entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo verbale.
Il diritto di recesso è applicabile a tutti i contratti stipulati da un consumatore? No: la facoltà di ripensamento è istituto speciale previsto solo per specifici contratti; tendenzialmente nel nostro ordinamento non è consentito sciogliersi unilateralmente da un contratto validamente sottoscritto, se non nel caso in cui l’altra parte sia inadempiente.
Il diritto di recesso è esercitatile solo nelle televendite? No: il consumatore può recedere da tutta una serie di contratti; il recesso è previsto anche per gli acquisti effettuati fuori dai locali commerciali (presso il domicilio del consumatore, presso il luogo di lavoro, di studio o cura, durante un’escursione organizzata, in area pubblica o aperta al pubblico) e per gli acquisti effettuati a distanza (catalogo, telefono, fax, e-mail, Internet), ma ci sono comunque delle esclusioni.
Sono stato fermato per strada e mi hanno fatto firmare un modulo per l’acquisto di un’enciclopedia, senza rilasciarmi nulla. E’ corretto? No: il codice del consumo prevede a carico del venditore l’obbligo di informare il consumatore del diritto di ripensamento; tale informativa deve essere data per iscritto con apposita clausola contenuta nel contratto (deve essere indicato il destinatario della dichiarazione di recesso e della restituzione del prodotto) e, per questo il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore una copia del modulo che ha sottoscritto contenente data e luogo della stipula.
Per esercitare correttamente il recesso è sufficiente rispedire indietro la merce senza neppure aprire il pacco? No: se il consumatore intende recedere dal contratto (sia per le vendite fuori dai locali commerciali che per quelle a distanza) deve necessariamente darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. oppure mediante telegramma o fax, purché entro 48 ore faccia seguito la lettera raccomandata.
Il termine per esercitare il recesso è sempre di 10 giorni lavorativi? Sì: il codice del consumo ha unificato i diversi termini precedentemente in vigore, per cui oggi esiste solo il termine di 10 giorni lavorativi. Nel caso in cui, però, l’informativa gli sia stata data in maniera non corretta, il termine diventa di 60 giorni per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali e di 90 giorni per i contratti a distanza.
L’operatore commerciale nel restituirmi l’acconto versato dopo il mio recesso, ha trattenuto un importo a titolo di spese sostenute: può farlo? Si: se c’è un’apposita clausola e le spese accessorie risultino specificamente individuate nel contratto con l’indicazione della relativa causale. E’ consigliabile in ogni caso richiedere che l’operatore documenti (con fatture, ricevute, ecc.) le spese effettivamente sostenute.
Ho acquistato alcuni beni tramite una televendita, scegliendo un pagamento rateale per mezzo di una finanziaria. Ho esercitato il recesso e vorrei sapere se devo comunque continuare a pagare le rate. No: può senz’altro interrompere il pagamento delle rate; infatti, nei contratti a distanza, qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da credito al consumo, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti correttamente il diritto di recesso. In tale situazione, è fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Ho sottoscritto un contratto per la fornitura di libri ogni mese. Alla scadenza mi hanno comunicato che il contratto, in assenza di mia disdetta, si è rinnovato tacitamente. Non è vessatorio? No: la clausola che prevede il rinnovo tacito del contratto non è di per sé vessatoria, a condizione che non sia stabilito un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per la disdetta.
Ricevo la notifica di un atto giudiziario che si riferisce ad un presunto acquisto risalente a parecchi anni fa, ma non ho mai ricevuto la merce. Devo pagare le somme richieste? No: spesso questi atti giudiziari vengono notificati a scopo “intimidatorio” e neppure vengono iscritti a ruolo; perciò è consigliabile verificare se sia stata fatta l’iscrizione ed eventualmente costituirsi in giudizio per far dichiarare una volta per tutte l’invalidità del contratto. Infatti, oltre ai mezzi di tutela offerti dalla disciplina del codice del consumo, sono comunque applicabili le norme del codice civile che consentono di far valere la nullità, l’annullabilità o la risoluzione del contratto. Per esemplificare ci si riferisce all’annullabilità del contratto per induzione in errore da parte del venditore; alla nullità per mancanza di uno dei requisiti essenziali ex art. 1325 c.c. (tra cui anche la mancata informativa); alla risoluzione per inadempimento o comunque per difformità del bene da quello convenuto o per mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.) o per presenza di vizi (art. 1490 e ss. c.c.).
Sono stato citato in giudizio davanti a un Giudice di Pace diverso da quello della mia residenza. Possono farlo? No: nei contratti stipulati dal consumatore, la competenza per territorio è inderogabilmente quella del giudice del luogo della sua residenza o domicilio.
Ho ricevuto la notifica di un verbale che vorrei impugnare: devo rivolgermi necessariamente al prefetto? No: si possono azionare due distinte procedure. Entro 60 giorni, si può fare ricorso al prefetto inviando una raccomandata a.r. che va spedita all’organo che ha emesso il verbale, spiegando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento della contravvenzione: il prefetto deve pronunciarsi entro 120 giorni, accogliendo il ricorso con provvedimento di archiviazione, oppure rigettandolo con ordinanza-ingiunzione di pagamento per una sanzione raddoppiata rispetto a quella originaria. Tale provvedimento dovrà, poi, essere notificato al destinatario (a pena di nullità) entro 150 giorni dall’emissione. Alternativamente, sempre nel termine di 60 giorni, si può fare ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione: inizia un vero e proprio processo civile che si concluderà con sentenza di annullamento o conferma della contravvenzione impugnata.
Per impugnare una contravvenzione devo farmi assistere da un avvocato? No: in caso di ricorso al prefetto sarà sufficiente spedire una raccomandata a.r. che dovrà essere sottoscritta dallo stesso ricorrente; neppure davanti al Giudice di Pace è necessario il patrocinio di un legale, secondo quanto previsto dall’art. 23, IV comma, della legge 689 del 1981.Pertanto è necessario precisare che la persona legittimata a fare ricorso è quella a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo.
Posso impugnare il verbale direttamente al Giudice di Pace senza preventivo ricorso al Prefetto? Si: secondo la Corte Costituzionale è ammesso il ricorso “diretto” al Giudice di Pace contro il verbale di accertamento, seppure non espressamente disciplinato dal codice della strada e neppure dalle legge 689 del 1981 che regolamenta il ricorso al Giudice avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia.
Ho depositato un ricorso presso il Giudice di Pace, ma, non essendo comparso alla prima udienza, il Giudice ha rigettato il mio ricorso: è legittima tale procedura? Si: secondo il disposto dell’art. 23, IV comma, della legge 689 del 1981, se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche ogni ulteriore spesa. Tuttavia è bene verificare se la mancata comparizione non sia in qualche modo giustificabile (ad esempio perché la cancelleria abbia “dimenticato” di notificare all’opponente oppure al suo legale il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione: in tal caso, se si era operata una corretta elezione di domicilio, si potrà ricorrere in Cassazione).
Mi trovo in difficoltà economiche: posso richiedere la rateizzazione di una multa?
Si: A seguito della notifica di una cartella di pagamento
relativa ad un tributo di competenza della U.O. Contravvenzioni, il
cittadino può presentare istanza di rateizzazione debitamente firmata:
Ho fatto ricorso al prefetto, ma sono stato condannato a pagare il doppio dell’originaria sanzione. È legittimo? Si: secondo l’art. 204 C.d.S., il prefetto, dopo aver esaminato il verbale, gli atti prodotti dell’organo accertatore ed il ricorso dell’interessato, se ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione.
Il prefetto deve decidere sul ricorso entro 210 giorni? Si: In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada la condizione di validità dell'ordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16073 del 18 agosto 2004, precisando che ai fini del rispetto del termine in esame rileva la data di adozione del provvedimento e non già la data di notifica dello stesso.
Ho sentito dire che se il prefetto non risponde vale il “silenzio assenso” e dunque il ricorso deve intendersi accolto. E’ vero? Si: in assenza di una risposta entro i 120 giorni, il ricorso deve intendersi accolto (secondo il principio del silenzio-assenso), e non si deve più pagare nulla. Se il prefetto rigetta il mio ricorso, posso impugnare la decisione? Si: sussistendone i presupposti si potrà ricorrere al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.
Il Giudice di Pace ha rigettato il mio ricorso; posso fare appello? No: ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 689 del 1981, la sentenza del Giudice di Pace è inappellabile, ma è unicamente ricorribile per Cassazione; anche tale procedimento è esente da bolli.
Ho pagato la multa per evitare che si raddoppiasse, ma adesso voglio fare ricorso perché la ritengo ingiusta. È possibile? No: ai sensi dell’art. 203 C.d.S. è possibile fare ricorso soltanto qualora non sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
La legge stabilisce quali indicazioni deve necessariamente contenere un verbale di accertamento? Si: l’art. 383 del regolamento del C.d.S. precisa il contenuto necessario del verbale.
Ho ricevuto a casa il verbale relativo ad una infrazione commessa più di 5 mesi fa: devo pagare? No: ai sensi dell’art. 201 C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato entro 150 giorni dall’accertamento.
Il verbale di contravvenzione è stato lasciato al portiere del condominio, senza che ne fossi avvertito: la notifica è regolare? No: la legge prevede che dell’avvenuta notifica nelle mani del portiere si debba dare necessariamente successivo avviso all’interessato tramite raccomandata a.r. Peraltro, ai sensi dell’art. 139, III comma, c.p.c., la consegna del documento al portiere è ammessa solo nell’ipotesi in cui né il destinatario stesso né una persona di famiglia o addetta alla casa siano state reperite. Spesso, invece, i vigili urbani omettono di effettuare tale verifica limitandosi (per comodità) a lasciare gli atti nelle mani del portiere. Secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la mancata ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto deve essere indicata nella relata di notifica, al fine di giustificare la consegna dell’atto al portiere, altrimenti la notifica è nulla (Cass. Civ. n. 5706/1999; Cass. Civ. n. 4739/1998; Cass. Civ. n. 1387/1995; Cons. Stato n. 1037/1995).
Ho trovato sul parabrezza una contravvenzione quasi del tutto illeggibile e non contenente tutte le indicazioni previste dalla legge. Posso fare ricorso? No: l’atto che l’accertatore lascia sul veicolo non è impugnabile, trattandosi di mero avviso di accertamento; si potrà eventualmente contestare il vero e proprio verbale che dovrà essere notificato entro 150 giorni presso la residenza del trasgressore.
Continuo a ricevere multe per violazione della zona a traffico limitato (ZTL) nel centro storico della mia città, ma non è necessaria la contestazione immediata? No: il legislatore ha stabilito con specifica norma (art. 5, IV comma, del DPR 250/1999) che l’accertamento della violazione in questi casi può essere fatto in un tempo successivo, con esonero della contestazione immediata.
Ho ricevuto una cartella esattoriale riguardante verbali che non mi sono mai stati notificati. Posso oppormi al pagamento? Si: la mancata notificazione del verbale di accertamento invalida l’intero procedimento, giustificando l’annullamento della cartella. Inoltre se sono decorsi più di cinque anni dall’infrazione è prescritto il diritto dell’amministrazione al pagamento della sanzione.
Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una violazione risalente a 6 anni fa. È prescritta? Si: a norma dell’art. 28 della legge 689 del 1981, il diritto dell’amministrazione di esigere la sanzione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, qualora non siano intervenuti atti interruttivi.
Sono intenzionato ad acquistare un appartamento: la presenza di un’ipoteca iscritta sull’immobile impedisce di stipulare l’atto notarile? No: se però non siano trascorsi venti anni dall’iscrizione dell’ipoteca quest’ultima dovrà essere cancellata a cura e spese del venditore entro la data della stipula del Rogito definitivo di compravendita.
E’ consigliabile stipulare il contratto preliminare di acquisto di un appartamento (cd. “compromesso”) davanti ad un Notaio? Si: infatti l’autentica delle firme da parte di un Notaio (scelto dall’acquirente) comporta anche la trascrizione del preliminare con i relativi vantaggi. Il preliminare di vendita, ove trascritto, è infatti opponibile erga omnes, vale a dire nei confronti di soggetti terzi che vantino un diritto di credito nei confronti del venditore.
Ho ereditato un appartamento ma non ho ancora accettato espressamente l’eredità: è necessario che lo faccia prima di vendere? No: infatti è sufficiente che il Notaio rogante, contestualmente alla trascrizione della compravendita, trascriva anche l’accettazione tacita dell’eredità allegando il medesimo atto di compravendita.
E’ mia intenzione acquistare una multiproprietà: si tratta di una formula consigliabile ed immune da rischi? No: purtroppo negli ultimi anni è cresciuto a dismisura il rischio di imbattersi in organizzazioni truffaldine che mettono in vendita immobili diversi da come sono presentati e persino inesistenti; inoltre, anche qualora si riesca ad acquistare una proprietà di valore, le spese annuali di “condominio” sono talmente esose da rendere l’affare del tutto sconveniente.
In materia di multiproprietà, sono previsti a carico del venditore specifici obblighi informativi? Si: la normativa in materia di multiproprietà (artt. 69-81 Codice del Consumo) prevede che il venditore debba consegnare un documento informativo contenente chiare indicazioni in ordine al diritto oggetto del contratto, la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione, gli estremi del permesso di costruire e -se si tratta di immobile in costruzione- lo stato di avanzamento dei lavori, i servizi e le strutture comuni ai quali l’acquirente avrà accesso, le norme applicabili in materia di manutenzione e gestione, oltre alle somme che dovrà versare per l’esercizio del diritto oggetto del contratto. Dovrà, inoltre, essere indicata la facoltà di esercitare il diritto di recesso.
Ho sottoscritto un contratto per l’acquisto di una multiproprietà. Posso liberarmi dall’impegno assunto? Si: ai sensi dell’art. 73 del Codice del Consumo il consumatore può, entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, esercitare il diritto di recesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale lettera deve essere firmata necessariamente dalla persona che ha sottoscritto il contratto.
Nel caso in cui sia già trascorso il termine di dieci giorni, sono ormai costretto all’acquisto? No: infatti la legge prevede che se il contratto non contiene alcuni elementi (indicati negli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo), il termine per esercitare il diritto di recesso è prorogato a tre mesi dalla conclusione del contratto.
Ho ricevuto presso la mia abitazione la visita di un venditore che sostiene l’irrevocabilità della proposta già firmata e mi preannuncia pesanti penali qualora non sottoscriva il definitivo: è legittimo tale comportamento? No: tali “proposte” contengono, spesso, clausole vessatorie che devono ritenersi inefficaci e, quindi, non vincolano il consumatore.
Se il contratto sottoscritto prevede delle penali in caso di recesso, sono costretto a pagarle? No: la legge esclude che si debbano pagare penali perché il recesso è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate dal venditore.
La società che mi ha venduto l’immobile si offre di rivendermelo, posso fidarmi? No: è prassi consolidata che successivamente all’acquisto di un’unità immobiliare la società venditrice si offra di rivenderla richiedendo come corrispettivo per tale attività un cospicuo esborso al consumatore; purtroppo la commercializzazione raramente sortisce esito positivo.
Mi sono rivolto ad un medico che non ha risolto i miei problemi di salute. Ho automaticamente diritto ad un risarcimento? No: la prestazione del medico è generalmente considerata come obbligazione di “mezzi” e non di “risultato”. Ciò significa che il medico deve applicare tutte le sue conoscenze e la sua abilità per aiutare i pazienti, ma non è obbligato a garantire l’esito positivo delle cure.
Ritengo che il medico al quale mi sono rivolto si sia comportato in maniera superficiale. Posso esperire un’azione legale a tutela dei miei diritti? Si: la legge prevede che il professionista utilizzi nel proprio lavoro una diligenza commisurata alla natura dell’attività svolta e, nel caso di un sanitario, si richiede che lo stesso adoperi nel proprio agire prudenza, diligenza e perizia particolari, in considerazione dei beni fondamentali che vengono sottoposti alla sua attenzione.
In occasione di un ricovero presso il Pronto Soccorso di un Ospedale, mi è stata fornita assistenza medica inadeguata, dal medico di turno. Per tutelare i miei diritti, debbo individuare i dati personali di questo medico? No: la richiesta di risarcimento può essere formalizzata direttamente nei confronti dell’Ospedale, posto che il medico di turno ha agito nel corso del rapporto di lavoro che svolge presso la struttura.
Sono previsti dei termini per denunciare penalmente un medico? Si: la denuncia deve essere presentata entro tre mesi da quando si ha conoscenza della lesione.
Esistono dei termini per chiedere il risarcimento al medico in via civilistica? Si: opera la prescrizione ordinaria decennale, poiché il rapporto tra medico e paziente o fra Ospedale e ricoverato è un vero e proprio rapporto contrattuale.
E’ ipotizzabile anche una responsabilità del sanitario per mancata informativa al paziente? Si: il medico è tenuto ad informare correttamente il paziente di ogni iniziativa, con riferimento ai benefici possibili, alle modalità di intervento, alle possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie, ai rischi prevedibili in sede post-operatoria.
Devo dimostrare i danni che il medico mi ha causato? Si: secondo le regole generali del nostro ordinamento, sarà il paziente a dover dimostrare il danno subito ed il suo nesso causale con l’agire del medico, che dovrà aver violato regole di prudenza, diligenza e perizia ovvero leggi e regolamenti, ponendo in essere proprio quel comportamento che ha generato il danno.
Posso presentare una valutazione medico-legale redatta da un medico di mia fiducia? Si: una previa relazione medica “di parte” è sicuramente strumento utile, anche per valutare l’opportunità di esperire l’azione di risarcimento, ma in sede giudiziale il Giudice nominerà un tecnico d’ufficio al quale farà riferimento per ogni decisione.
Devo conservare la cartella clinica e la documentazione medica? Si: è necessario avere a disposizione tutta la documentazione del caso, comprensiva di prescrizioni, certificazioni, cartelle cliniche e fatture di pagamento, posto che ad essa si farà principale riferimento nel valutare l’operato dei medici ed i danni eventualmente subiti dal paziente.
Mi sono rivolto ad un chirurgo estetico (dentista) per effettuare un particolare intervento, ma il risultato è assolutamente difforme da quanto previsto. Anche in questo caso il medico non è tenuto a garantirmi il buon esito? No: in casi di chirurgia estetica o odontoiatrica, la regola dell’impossibilità per il medico di garantire un risultato è attenuata, posto che il paziente intraprende normalmente tali cure al solo fine di ottenere un risultato estetico e/o funzionale; pertanto, sarà più agevole configurare l’inadempimento del professionista.
Mi sono infortunata durante una passeggiata a causa di una profonda buca sul manto stradale. Posso chiedere il risarcimento dei danni subiti? Si: è possibile richiedere il risarcimento al comune del luogo ove è avvenuto il fatto denunciando la negligente tenuta del suolo pubblico. E’ bene ricordare la necessità di fare intervenire un pubblico ufficiale sul luogo dell’incidente che rediga specifico verbale attestante la dinamica dei fatti. Sarà necessario, successivamente, recarsi presso il Pronto Soccorso per la certificazione del danno e dei giorni di invalidità conseguenti all’infortunio; raccolta tale documentazione, si potrà inoltrare una richiesta di risarcimento al Comune il quale investirà della questione la Compagnia Assicurativa. Tuttavia, qualora la questione si dilungasse, si potrà ricorrere al Giudice per la tutela dei propri diritti.
Ho subito un danno in conseguenza dell’utilizzo di un utensile difettoso, mi è stato negato il risarcimento in quanto nel foglio illustrativo dell’attrezzo vi era una clausola di esclusione della responsabilità del produttore. Sono legittime tali clausole? No: è nulla qualsiasi clausola che limiti o escluda la responsabilità prevista dal Codice del consumo.
Se non riesco ad identificare l’effettivo produttore di un bene difettoso, perdo il diritto al risarcimento del danno? No: si considera produttore anche chi si presenta come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione (Codice del consumo).
Qualora il produttore non sia individuabile devo rassegnarmi a restare senza risarcimento? No: quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità, il fornitore che abbia distribuito il prodotto. Nell’esercizio di una attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di 3 mesi dalla richiesta, l’identità è il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto (art. 4, comma I, del DPR 224 del 1988).
Ho subito un danno da prodotto difettoso più di 2 anni fa, il mio diritto al risarcimento si è prescritto? No: il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. Stavo scendendo dal treno quando sono caduto a causa di uno scalino bagnato. Posso ottenere il risarcimento? Si: a condizione di segnalare immediatamente l’accaduto al personale presente sul treno o in stazione e di farsi rilasciare un certificato al pronto soccorso che attesti il danno e i giorni di invalidità conseguenti all’infortunio.
Un repentino innalzamento della tensione elettrica ha causato guasti ad alcune apparecchiature (computer, televisione, lavatrice, forno elettrico). Posso chiedere il risarcimento dei danni subiti? Si: se si riesce a dimostrare l’effettivo innalzamento dell’elettricità è possibile chiedere il risarcimento all’azienda (DPR 224/98). E’ comunque consigliabile raccogliere testimonianze di altre persone che hanno subito danni nella stessa circostanza e conservare le fatture di spesa concernenti le necessarie riparazioni.
Abbiamo subito un furto in albergo. Ne risponde l’albergatore? Si: ai sensi dell’art. 1783 del c.c. , gli albergatori sono responsabili della sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Tuttavia, tale responsabilità è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero della stanza.
Il treno eurostar sul quale viaggiavo è arrivato con 3 ore di ritardo: ho diritto al risarcimento? Si: se il ritardo è superiore a 25 minuti il viaggiatore ha diritto ad un “bonus” pari al 50% del prezzo del biglietto a condizione che sia stata fatta la prenotazione del posto e che il ritardo non si sia verificato per “cause di forza maggiore”.
Ho portato un capo in lavanderia e mi è stato restituito danneggiato, posso chiedere il risarcimento?
Si: ai sensi del secondo comma dell’art 1176 c.c. l’obbligazione deve essere
eseguita con la particolare diligenza connessa alla natura dell’attività
svolta (G.d.P. Città di Castello, sent. 76/99).Spesso gli esercenti invocano
le limitazioni di responsabilità previste dagli usi secondo i quali sarebbe
dovuto come risarcimento un multiplo del prezzo pagato; tuttavia la
Cassazione ha ritenuto l’illegittimità di tali limitazioni.
Stavo viaggiando in treno, quando a causa di una interruzione temporanea dei trasporti hanno dirottato i passeggeri su un altro treno. Ho dovuto pagare, però, un importo supplementare perché si trattava di vagone letto, è legittimo? Si: perché nel caso di interruzione temporanea dei trasporti, le persone che si trovano in viaggio hanno diritto ad essere trasportate per altra via rimasta libera senza aumento del prezzo, ma a questa regola fanno eccezione le carrozze cuccette e vagoni letto.
In seguito ad una otturazione del pozzo nero del mio condominio è intervenuta una ditta specializzata che ha richiesto € 2000; posso difendermi? Si: solo nel caso in cui non abbia già sottoscritto una “commissione lavori” con l’indicazione del compenso richiesto. Infatti, se non c’è preventivo accordo contrattuale sul corrispettivo dell’opera prestata né questo è determinato da tariffe professionali, è possibile ricorrere al Giudice che stabilirà un prezzo equo tenuto conto del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Nel mio appartamento non ho ricevuto visite dei letturisti del gas da almeno tre anni; possono stabilire, comunque, il mio effettivo consumo? Si: finché non vengono a leggere il gas nell’appartamento verranno emesse bollette di presunti consumi basati sulla precedente media; quando avverrà la lettura sarà emessa una bolletta di conguaglio.
Ho pagato un prezzo maggiorato affinché un pacco fosse recapitato dal servizio postale in breve tempo al destinatario, ma è giunto in ritardo. Ho diritto al risarcimento? Si: in tali ipotesi si ha diritto ad un risarcimento in misura fissa determinato dalla “carta di qualità del servizio postale” disponibile presso tutti gli uffici postali.
Ho cenato in un ristorante e, al momento del conto, ho notato l’aggravio della somma di € 8.50, considerato come “servizio” del 16%. Tale voce è legittima? Si: è legittima a condizione che fosse chiaramente indicata nel menù; se così non fosse, ci si può rivolgere alla polizia denunciando la violazione dell’art. 180 del regio decreto n. 635/1940. Attualmente, tuttavia, non esiste alcuna normativa che regolamenti il costo del “servizio al tavolo”, anche se in alcune città i sindaci hanno emesso ordinanze tendenti a limitare tali costi; secondo gli usi, comunque, il servizio deve quantificarsi nella misura del 15%. In caso di mancata informazione, si incorre a sanzioni amministrative fino a 1000 euro e, in caso di recidiva, si ha addirittura la chiusura dei locali per alcuni giorni.
Sono andata dal parrucchiere il quale non ha tenuto conto delle mie richieste nel taglio dei capelli. Posso pretendere il risarcimento per l’accaduto? Si: ai sensi dell’art. 2226 c.c. devo denunciare l’accaduto entro 8 giorni e posso chiedere al prestatore dell’opera sia la riduzione del prezzo pagato sia il risarcimento del danno.
Sussiste un obbligo della ditta installatrice della caldaia a gas di eseguire periodici controlli per garantire la sicurezza dei cittadini?
No: non esiste alcun obbligo della ditta poiché è
esclusivamente onere del cittadino curare la manutenzione della propria
caldaia, pena una sanzione amministrativa (Legge 46/1990).
La ditta che cura l’assistenza tecnica degli ascensori del mio condominio sostiene che il contratto abbia durata decennale. E’ possibile sciogliersi dal vincolo prima di tale scadenza? No: la durata decennale del contratto deve essere rispettata dalle parti; il condominio può sciogliersi dal vincolo solamente in caso di inadempimento della ditta.
Ho trovato un'offerta straordinariamente vantaggiosa che mi ha insospettito, posso effettuare un controllo sulla effettiva esistenza di un'agenzia di viaggi per evitare di imbattermi in agenzie fantasma?
Si: se si hanno dei dubbi sulla serietà dell'agenzia (non sono mancate truffe poste in essere da pseudo-agenzie improvvisate per una sola estate), si può telefonare all'Assessorato al turismo della Regione, Ufficio licenze agenzie di viaggio, oppure all'associazione di categoria.
Ho prenotato tramite agenzia un soggiorno presso un residence nel quale, al contrario di quanto previsto, mancava la biancheria. Sono tutelato dalla normativa sui "pacchetti turistici"?
No: gli articoli 82-100 del Codice del Consumo si applicano esclusivamente ai pacchetti risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio. Sarà comunque possibile ricorrere al giudice valendosi degli ordinari strumenti previsti dal codice civile.
Avendo acquistato soltanto il soggiorno e provveduto autonomamente ai trasferimenti, ho diritto al risarcimento del danno in caso di disservizi?
Si: sarà esperibile l'azione di risarcimento contrattuale a norma del codice civile, fornendo la prova della "gravità" dell'inadempimento e del danno patrimoniale subito.
Il contratto di viaggio "tutto compreso" deve avere forma scritta?
Si: l'art. 85 del Codice del Consumo prevede che il contratto di vendita di pacchetti turistici sia redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi e che al consumatore sia rilasciata copia sottoscritta o timbrata dall'organizzatore o dal venditore.
Prima di firmare un contratto di viaggio posso pretendere che l'agenzia mi fornisca per iscritto determinate informazioni?
Si: secondo l'art. 87 del Codice del Consumo, il consumatore, già prima di sottoscrivere il contratto, ha diritto a tutta una serie di informazioni scritte, quali, per esempio, notizie utili in materia di passaporto e visto, nonché quelle riguardanti gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio.
Prima di partire, l'agenzia si è rifiutata di comunicarmi il programma di viaggio con tutti gli orari e gli itinerari previsti. E' legittimo tale comportamento?
No: il comma 2 dell'art. 87 del Codice del Consumo, prevede espressamente che l'agenzia ed il tour operator debbano comunicare per iscritto il dettagliato programma di viaggio (orari, coincidenze e località di sosta intermedia) oltre ai recapiti di emergenza dell'organizzatore da contattare in caso di necessità.
Ho subito un grave incidente che non mi consente di partire per il viaggio prenotato. Se disdico con un mese di anticipo, dovrò comunque pagare l'intero pacchetto?
No: il consumatore non solo non dovrà pagare l'intero importo previsto, ma avrà diritto alla restituzione della caparra, dovendosi considerare il grave incidente fatto sopraggiunto non imputabile ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettera d, del Codice del Consumo.
Trovandomi nell'impossibilità di partire, posso sostituire un mio amico nel contratto senza incorrere in penalità?
Si: è diritto dell'acquirente di sostituire a sé un terzo comunicandolo per iscritto all'organizzatore o al venditore, non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza.
Durante il soggiorno mi sono ammalato ed ho dovuto sostenere il costo del rientro sanitario perché l'agenzia non mi aveva comunicato la possibilità di assicurarmi. E' legittimo pretendere un risarcimento dal venditore?
Si: perché la legge prevede l'obbligo di fornire informazione scritta della possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia; pertanto tale omissione potrà essere fatta valere davanti al giudice per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla mancata stipulazione dell'assicurazione.
Ho prenotato un viaggio "tutto compreso" attratto dalle molteplici attività illustrate nel catalogo, ma sul posto non ho trovato le strutture ed i servizi pubblicizzati (campi da tennis, centro immersioni, attrezzature varie). Posso fare qualcosa?
Si: ai sensi dell'art. 88, comma 2, del Codice del Consumo le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità. Il consumatore, quindi, ha diritto al risarcimento del danno per tutte le difformità rispetto a quanto illustrato nel catalogo (strutture, servizi, collocazione del villaggio, confort dell'alloggiamento, orari delle attività, distanze e percorrenze) e dovrà contestare sul posto ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, in modo da consentire all'organizzatore di porvi tempestivo rimedio ed eventualmente richiedere il risarcimento dei danni
Se nonostante il reclamo sul posto, la vacanza è stata comunque deludente, posso tutelarmi una volta rientrato?
Si: il consumatore deve inoltrare reclamo mediante l'invio di lettera raccomandata AR, entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, richiedendo il rimborso delle somme pagate sul posto e la restituzione degli importi versati al tour operator.
Posso essere risarcito per lo stress psicologico conseguenza di disservizi subiti durante la vacanza?
Si: è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza il danno morale da "vacanza rovinata", assimilabile al danno biologico e consistente nel minor godimento della vacanza a causa dei disagi sopportati dal consumatore in conseguenza dell'inadempimento del tour operator.
La mia camera affacciava su un cantiere in piena attività ed era impossibile riposare. Ho diritto ad un indennizzo per il disagio sofferto?
Si: è una ipotesi di danno "da vacanza rovinata" pienamente risarcibile.
Ho inoltrato il reclamo al tour operator parecchi mesi fa, ma mi è giunta soltanto una comunicazione con la quale mi informano che la pratica è stata trasmessa all'assicurazione. E' normale?
Si: ma i tempi rischiano di essere molto lunghi e generalmente le compagnie che assicurano i tour operator rifiutano di risarcire il danno; in questi casi, conviene fare ricorso al giudice che riconoscerà anche il rimborso delle spese legali.
Ricevuto il reclamo per i disservizi subiti, il tour operator mi ha inviato un buono sconto per un futuro viaggio. Mi conviene accettare?
No: questa forma di rimborso "in natura" non è idonea a risarcire il disagio subito dal consumatore ed anzi lo "costringe" a programmare un nuovo viaggio con lo stesso organizzatore, spesso in periodi vincolati. E' consigliabile rivolgersi al giudice il quale terrà conto della ammissione di responsabilità del tour operator.
Durante la vacanza in un villaggio turistico ho contratto una malattia (es: intossicazione alimentare per la scadente qualità del cibo, polmonite causata dall'aria condizionata impura) e non ho goduto dell'unico periodo di ferie a mia disposizione. Esiste una tutela per questo tipo di danno?
Si: in questi casi il consumatore può richiedere il risarcimento di ogni danno, sia quelli materiali sia quelli non patrimoniali connessi al danno biologico, che sono ormai pienamente riconosciuti dalla giurisprudenza italiana e da ultimo anche dalla Corte di Giustizia Europea.
Il termine di prescrizione per ottenere un risarcimento del danno da vacanza rovinata è quello ordinario di 10 anni?
No: ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 3 anni dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza nel caso di danni alla persona; per i danni diversi, invece, il diritto si prescrive in 1 anno.
Mi è stata richiesta una maggiorazione del prezzo 30 giorni prima della partenza. E' legittimo?
Si: a condizione che la revisione del prezzo di vendita sia espressamente prevista nel contratto come conseguenza della variazione del costo del trasporto o del carburante o delle tasse o del cambio applicato. La richiesta sarebbe illegittima se altrimenti motivata e comunque la legge fa divieto di maggiorazione negli ultimi 20 giorni prima della partenza, quindi il consumatore potrà rifiutarsi di pagare.
Il contratto prevedeva la possibilità di aumenti, ma la richiesta dell'agenzia mi sembra eccessiva: la legge prevede dei limiti?
Si: la revisione a rialzo non può, in ogni caso, essere superiore al 10% del prezzo originariamente stabilito; in tal caso l'acquirente può recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme già versate.
Prima della partenza il tour operator mi ha comunicato l'indisponibilità dell'alloggio dove avevo prenotato. Sono costretto ad accettare la modifica proposta?
No: ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 92 del Codice del Consumo, il consumatore non è tenuto ad accettare la modifica delle condizioni contrattuali, potendo recedere dal contratto senza pagamento di alcuna penale, anzi pretendendo il risarcimento del danno.
Nel caso in cui decida di recedere dall'acquisto di un pacchetto turistico a causa della modifica di una condizione essenziale o del prezzo, la legge impone all'organizzatore un termine per restituire gli acconti percepiti?
Si: ai sensi dell'art. 92 del Codice del Consumo la somma di denaro già corrisposta deve essere rimborsata al consumatore entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso.
Avevo prenotato una crociera, ma un mese prima di partire mi è stato comunicato l'annullamento del pacchetto per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Oltre alla restituzione di quanto ho versato, ho diritto ad un ulteriore risarcimento?
No: ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Codice del Consumo qualora il consumatore sia stato informato per iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, il tour operator non è tenuto a risarcire ogni eventuale danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, ma solo a restituire le somme percepite.
Per ottenere dal giudice civile un risarcimento del danno in materia turistica ho bisogno del patrocinio di un avvocato?
Si: tranne che per le cause di valore inferiore a euro 516,46 (1 milione di lire) così come previsto dall'art. 82 del codice di procedura civile.
Il venditore di pacchetti turistici su internet soggiace alla disciplina prevista dal Codice del Consumo in materia di contratti a distanza?
No: ai sensi dell'art. 55, lettera b, del Codice del Consumo, le garanzie in esso previste non si applicano ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in periodo prestabilito.
Ho acquistato un viaggio "last minute", sono previsti limiti al recesso?
No: i pacchetti acquistati nell'imminenza della partenza non soggiacciono a regole particolari in ordine al recesso se non a quelle connesse alle modalità di pagamento concordate con l'organizzatore: se il recesso è ingiustificato il consumatore perderà quanto versato, viceversa sussistendo un giusto motivo o una causa di forza maggiore avrà comunque diritto alla restituzione integrale.
Ho acquistato un viaggio ultimo minuto e l'organizzatore sostiene di non essere tenuto a fornire preventivamente le informazioni previste dal Codice del Consumo. E' vero quanto mi dice?
No: anche quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza il consumatore ha diritto di ricevere tutte le informazioni di carattere generale in materia di passaporto e visto, nonché quelle riguardanti gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio, contestualmente alla stipula.
Le informazioni pubblicitarie in materia turistica soggiacciono alla disciplina della pubblicità ingannevole?
Si: ed inoltre, l'art. 87 del Codice del Consumo vieta di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengano comunicate al consumatore.
L'aereo ha riportato 9 ore di ritardo e, di fatto, il mio soggiorno nel villaggio è stato di 5 giorni e non di 6. Posso ottenere il risarcimento per il giorno non goduto?
Si: in questo caso la responsabilità grava sul tour operator che risponderà del non corretto adempimento del vettore ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice del Consumo.
Che cosa si intende per overbooking? E' vero che è un rischio a carico del turista?
Si: ma è l'organizzatore che deve porvi rimedio. L'overbooking (letteralmente: prenotazione oltre il limite) è una prassi adottata da agenzie e compagnie aeree che vendono un numero maggiore di posti rispetto alla effettiva disponibilità sia negli alberghi sia sugli aerei, confidando nelle disdette dell'ultimo momento. Può, quindi, succedere che ad un consumatore venga negato l'imbarco nonostante si presenti all'aeroporto nei tempi stabiliti per l'accettazione e con prenotazione e biglietti validi. In questi casi, il Regolamento CE n. 261/2004 prevede che la compagnia offra al passeggero non imbarcato la scelta tra il rimborso pieno del biglietto, il primo volo alternativo possibile o un volo alternativo in data successiva, salvo comunque il risarcimento del danno.
All'arrivo in albergo abbiamo scoperto che non c'erano camere disponibili a causa di overbooking e l'organizzatore ci ha offerto "riprotezione" presso un albergo di categoria inferiore. Ho diritto al risarcimento?
Si: il consumatore ha diritto ad essere risarcito se dirottato presso albergo di categoria inferiore o comunque non dotato dei servizi e delle caratteristiche dell'originario; il risarcimento del danno da overbooking comprende sia la differenza tra il prezzo effettivamente sborsato dal viaggiatore ed il prezzo della nuova sistemazione sia il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
E' possibile contestare la qualifica di un albergo a 4 stelle rivelatosi di qualità inferiore?
Si: la qualifica degli alberghi con le relative stelle è assegnata dalla Regione pertanto il consumatore potrà inviare una lettera di segnalazione all'Assessorato al Turismo della Regione. Diverso è il caso in cui la qualifica sia abusiva: il consumatore dovrà rivolgersi al giudice per ottenere il rimborso del prezzo e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
Abbiamo subito un furto in albergo. Ne risponde l'albergatore?
Si: ai sensi dell'art. 1783 del c.c. , gli albergatori sono responsabili della sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Tuttavia, tale responsabilità è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo giornaliero della stanza.
In vacanza affido sempre all'albergatore denaro contante e oggetti di valore. In caso di furto, ci sono limiti al risarcimento?
No: la responsabilità dell'albergatore è illimitata quando le cose gli sono date in custodia oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
Mi sono infortunato nella discoteca dell'albergo a causa di un gradino non illuminato. Deve risarcirmi l'assicurazione dell'hotel?
Si: se l'albergo è assicurato la compagnia assicuratrice dovrà provvedere a risarcire il danno subito. In caso contrario, il consumatore dovrà sporgere denuncia alle competenti autorità documentando con idonea certificazione medica l'accaduto.
Ho sentito parlare della Carta del Turista: è già in vigore?
No: la Carta del Turista, prevista dalla cosiddetta "legge quadro" sul turismo (legge 29 marzo 2001, n. 135), non è ancora stata attuata.
Ho perso un importante appuntamento di lavoro all'estero per colpa del ritardo dell'aereo. Ho diritto ad un risarcimento?
Si: nel caso di viaggi internazionali la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, agli artt. 19 e 20 prevede la responsabilità del vettore per i danni cagionati dal ritardo ai viaggiatori. Le clausole tendenti ad escludere tale responsabilità sono da considerarsi nulle, ma sarà necessario fornire la prova del danno patrimoniale subito.
C'è un limite di tempo che vincola la compagnia aerea a conservare la mia prenotazione?
Si: ma il limite varia in relazione agli usi adottati nei diversi paesi e nei diversi aeroporti; di solito le compagnie conservano la prenotazione fino a 20 minuti prima del decollo per i voli nazionali e fino a 40 minuti prima per gli internazionali, dopodiché il consumatore verrà inserito nella lista di attesa.
La compagnia aerea ha smarrito il mio bagaglio contenente preziosi ed abiti di valore. Posso dimostrare l'ammontare del danno subito ed ottenere l'equo indennizzo?
No: il Regolamento CE n. 889/2002 prevede un rimborso forfetario fino a 1000 DSP (circa Euro 1100,00) perché non sono ammesse prove per testimoni sul contenuto del bagaglio smarrito. Nel caso di trasporto di merce di valore, il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.
Gli addetti alle operazioni di imbarco hanno danneggiato la mia valigia: esiste una procedura da seguire per ottenere il risarcimento?
Si: è necessario segnalare tempestivamente il danno in aeroporto non appena sbarcati presso l'ufficio reclami dove gli addetti provvederanno a verificare l'accaduto. Il reclamo deve comunque essere presentato entro 7 giorni.
Sul treno i bambini sono trasportati gratuitamente?
Si: a condizione che non abbiano compiuto quattro anni di età e che non occupino un posto.
Il treno Eurostar sul quale viaggiavo è arrivato con 3 ore di ritardo: ho diritto al risarcimento?
Si: se il ritardo è superiore a 25 minuti il viaggiatore ha diritto ad un "bonus" pari al 50% del prezzo del biglietto a condizione che sia stata fatta la prenotazione del posto e che il ritardo non si sia verificato per "cause di forza maggiore".
Ho smarrito il biglietto del treno. Posso essere rimborsato?
No: il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti smarriti, distrutti o rubati.
Giunto alla stazione, mi accorgevo che la data indicata sul biglietto acquistato in una agenzia, non era quella prevista per la mia partenza. Posso chiedere il risarcimento del danno?
No: nel caso di acquisto di biglietti ferroviari o aerei, i relativi regolamenti impongono al cliente di verificare la correttezza dei dati indicati sul biglietto al momento dell'emissione.
Se dimentico di obliterare il biglietto in stazione rischio la multa?
Si: l'obliterazione va fatta prima di salire sul treno nelle apposite apparecchiature. Se le macchine obliteratrici sono guaste, bisogna avvertire il capotreno quando si sale. L'apposizione a penna della data e della firma non è considerata più valida.
Stavo scendendo dal treno quando sono caduto a causa di uno scalino bagnato. Posso ottenere il risarcimento?
Si: a condizione di segnalare immediatamente l'accaduto al personale presente sul treno o in stazione e di farsi rilasciare un certificato al pronto soccorso che attesti il danno e i giorni di invalidità conseguenti all'infortunio.
Mi stavo recando a Reggio Calabria in treno, ma a causa di una interruzione temporanea dei trasporti hanno dirottato i passeggeri su un altro treno. Ho dovuto pagare, però, un importo supplementare perché si trattava di vagone letto, è legittimo?
Si: perché nel caso di interruzione temporanea dei trasporti, le persone che si trovano in viaggio hanno diritto ad essere trasportate per altra via rimasta libera senza aumento del prezzo, ma a questa regola fanno eccezione le carrozze cuccette e vagoni letto.
Il traghetto per la Sardegna non è partito senza alcuna valida giustificazione del personale addetto: ho diritto ad un risarcimento?
Si: a condizione che sussista la prova del danno e del suo ammontare; il consumatore avrà in ogni caso diritto al rimborso del prezzo del biglietto.
Ho scoperto dall'estratto conto della mia carta di credito che l'albergatore aveva effettuato una maggiorazione dei costi non preventivata. Ho diritto ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente percepite?
Si: a condizione di essere in grado di dimostrare quale fosse il prezzo effettivamente pattuito. Per questo è consigliabile di farsi anticipatamente trasmettere un preventivo dettagliato anche in ordine alle spese accessorie.
Ho contattato tramite internet un affittacamere il quale pretende l'integrale pagamento anticipato. E' una prassi regolare?
Si: nessuna norma stabilisce termini per l'effettuazione dei pagamenti anticipati. Tuttavia, in considerazione del fatto che in caso di recesso giustificato sarà molto difficile ottenere la restituzione delle somme versate è bene ponderare con attenzione la prenotazione, facendosi spedire dettagliate specifiche dei servizi offerti e della eventuale possibilità di disdire la prenotazione.
E’ vero che la recente normativa in materia di vendita ha introdotto nuove garanzie per l’acquirente?
Si: il d.lgs. n. 24 del 2002, ha introdotto nel codice civile gli articoli 1519 bis e seguenti che sono ora trasfusi nel Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) agli articoli 128 e seguenti, a norma dei quali il consumatore, in caso di difetto di conformità del bene ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 130, III comma).
E’ previsto un termine per la riparazione o la sostituzione del bene difettoso?
Si: il venditore dovrà provvedervi entro un “congruo termine” senza arrecare “notevoli inconvenienti” al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale è stato acquisito (art. 130, V comma, Cod. Consumo). Qualora il venditore non provveda entro tale termine il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Esiste un termine per la denuncia di difformità?
Si: secondo l’art. 132 Cod. Consumo, il consumatore decade dai diritti previsti se non denuncia il difetto entro 2 mesi dalla scoperta, ma non è necessario il reclamo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
La legge ha previsto delle presunzioni per agevolare la prova della difformità da parte del consumatore?
Si: l’art. 132, II comma, Cod. Consumo, prevede che, salvo prova contraria, i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna, si presumono esistenti già a tale data.
Il termine ultimo di prescrizione dell’azione diretta a far valere i difetti del bene è sempre quello annuale?
No: attualmente l’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
Il venditore nega ogni responsabilità sostenendo che il difettoso funzionamento del bene sia ascrivibile all’imperfetta installazione dello stesso. Ha ragione?
No: l’imperfetta istallazione del bene che procuri un difetto di conformità è equiparato al difetto stesso, quando l’istallazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Ho acquistato un computer ed arrivato a casa ho scoperto un difetto di funzionamento. Il venditore sostiene che devo rivolgermi direttamente alla casa produttrice; è vero?
No: secondo l’art. 129 Cod. Consumo, è il venditore che ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Subito dopo l’acquisto di un telefonino l’ho riportato presso il rivenditore perché malfunzionante: mi è stata rifiutata la sostituzione con altro apparecchio affermando che non è prevista dalla legge. È così?
No: la sostituzione è espressamente prevista tra i rimedi dell’art. 130, III comma, Cod. Consumo, a condizione che il difetto non sia di lieve entità o facilmente riparabile a spese del venditore. Qualora tuttavia per la riparazione si richieda un termine troppo lungo il consumatore potrà insistere per la sostituzione.
Da più di tre mesi l’assistenza autorizzata detiene il mio televisore per una riparazione: posso pretendere la consegna di una TV nuova?
No: se il consumatore ha accettato il rimedio della riparazione non può cambiare idea; tuttavia se il tempo necessario rischia di arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, costui potrà richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ai sensi del VII comma dell’art. 130 Cod. Consumo. Qualora il venditore rifiuti tale adempimento, si potrà ricorrere al Giudice che accorderà la tutela richiesta.
L’automobile che ho appena comprato si è già fermata tre volte in un mese. Le riparazioni sono in garanzia, ma ormai non mi fido più. Posso risolvere il contratto ed avere indietro i soldi?
Si: secondo la previsione del VII comma dell’art. 130 Cod. Consumo, qualora la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Ho comprato una auto di seconda mano che ho scoperto avere un grave inconveniente alla trasmissione. È vero che trattandosi di macchina usata non ho nessuna tutela verso chi me la ha venduta?
No: le disposizioni previste in materia di vendita di beni di consumo si applicano anche per l’usato (art. 128, ultimo comma, Cod. Consumo) a condizione però di averlo acquistato da un commerciante e non da un privato.
Sono trascorsi più di 8 giorni dall’acquisto: è vero che non posso più denunciare i vizi del bene?
No: la nuova disciplina della vendita prevede un termine di 2 mesi.
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