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Consumerlaw raccoglie le sentenze più significative per il mondo del consumerismo:
Sentenze
Sentenze in materia di turismo
Massime in materia di turismo
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Trib. Roma 30 aprile 2003 (riv. giur. circ. trasp. 2003, pag. 377)
L’organizzatore del viaggio non risponde dei danni alla persona subiti
da uno dei partecipanti in conseguenza di un incidente stradale, durante
uno spostamento organizzato dal tour operator in loco, quando il sinistro
sia stato ascrivibile alla responsabilità esclusiva non già del conducente
del mezzo noleggiato dal tour operator, ma a quello di un terzo.
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CGCE III sez. 30 aprile 2002, C-400/00 (dir. tur. 2003, pag. 241)
L’ espressione “tutto compreso” di cui all’art. 2, punto 1, della
direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretata nel
senso che essa include i viaggi organizzati da un’agenzia di viaggi su
domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e
conformemente alle loro richieste.
L’espressione “prefissata combinazione” di cui all’art. 2, punto 1, della
direttiva 90/314 deve essere interpretata nel senso che essa include le
combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il
contratto viene stipulato tra l’agenzia di viaggi e il cliente.
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Trib. Milano 19 aprile 2002 (dir. tur. 2/2003, pag. 157)
La rinuncia al viaggio da parte del turista, causata da attacco di
panico conseguente all’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11
settembre 2001, configura una fattispecie di impossibilità sopravvenuta
della prestazione che giustifica la risoluzione del contratto di viaggio.
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G.d.P. Bari 21 aprile 1999 (arch. civ. 1999, p. 876)
La clausola generale di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. non
tutela solamente il lucro cessante ed il danno emergente, ma anche
limitazioni, disagio e sacrifici conseguenti all’altrui illecito.
(Fattispecie nella quale, con riferimento ad un viaggio turistico
organizzato, il giudicante ha ritenuto risarcibili ex art. 2043 c.c. non
quale danno morale, i disagi subiti dagli attori in termini di reperimento
di altra idonea sistemazione in luogo di quella prenotata e risultata
chiusa, con conseguente turbamento delle vacanze). (C.c., art. 2043; c.c.,
art. 2059).
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G.d.P. Siracusa 26 marzo 1999 (giust. civ., 2000, I, pag. 1205)
Nel caso di inadempimento del contratto di viaggio da parte
dell’organizzatore di viaggio che abbia comportato il mancato godimento
delle utilità promesse è risarcibile anche il danno da vacanza rovinata,
che costituisce un dato non patrimoniale assimilabile al danno biologico e
va inteso come pregiudizio subito dalla salute dell’individuo, avuto
riguardo alla proiezione negativa nel suo futuro esistenziale dell’evento
dannoso.
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Trib. Milano 26 novembre 1992 (resp.civ.prev. 1993, pag. 856)
L’organizzatore di viaggi, a differenza dell’intermediario di viaggi, è
responsabile di qualsiasi pregiudizio subito dal viaggiatore anche per
effetto del comportamento di terzi incaricati per il trasporto e alloggio.
(Nella fattispecie, l’albergatore aveva annullato la prenotazione poiché i
turisti non si erano presentati nel giorno prefissato a seguito della
soppressione del volo di andata e l’organizzatore aveva mancato di
comunicare all’albergatore stesso che i clienti si sarebbero presentati
con un giorno di ritardo).
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Trib. Roma 6 ottobre 1989 (resp.civ.prev., 1991, pag. 512)
L’agente di viaggi, qualora agisca nei confronti del cliente senza
manifestare la propria qualità di intermediaria, non può avvalersi di tale
qualifica (ai sensi degli artt. 19-22 della Convenzione internazionale
relativa ai contratti di viaggio resa esecutiva con l. 27 dicembre 1977,
n. 1084): pertanto dovrà rispondere dell’eventuale inadempimento
contrattuale del terzo fornitore del servizio.
All’intermediario di viaggi si applica la disciplina generale del mandato
e, in particolare, l’art. 1710, co. 2, c.c., in forza del quale egli è
tenuto a rendere note al mandante-cliente le circostanze sopravvenute che
possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Tra le “circostanze sopravvenute” di cui all’art. 1710, co. 2, c.c rientra
l’impossibilità di fruire del servizio che l’agente di viaggi-mandatario
si era impegnato a fornire al cliente –mandante.
In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione, l’agente di viaggi
è tenuto a risarcire al cliente anche i danni non patrimoniali da questo
subiti a causa del disagio dovuto al godimento di un periodo di vacanza
non adeguato alle proprie aspettative.
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C. App. Milano 21.6.1988 (in DIR. TR. 1/1990, pag.
258)
L’agenzia di viaggi intermediaria che emetta i biglietti aerei relativi
ad un viaggio predisposto da un organizzatore assume, limitatamente a
tale specifico compito, la veste di organizzatrice, con gli obblighi e
le responsabilità conseguenti. Questi ultimi si estendono,
necessariamente, ad informare i viaggiatori sui visti richiesti per
l’ingresso nel paese da visitare.
Ai fini della liquidazione del danno risarcibile non è suscettibile di
essere preso in considerazione il disagio incontrato dal viaggiatore a
causa dell’inadempimento dell’organizzatore, in quanto tale presunto
danno null’altro è che la cosiddetta pecunia doloris valutabile solo
allorché la responsabilità del danneggiante derivi da reato.
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TC Roma 17.1.1989 (in NGCC 1/1989, pag. 485)
L’impresa organizzatrice di viaggio risponde dei danni materiali e
morali subiti dai viaggiatori durante un’escursione qualora non fornisca
la prova negativa in ordine alla insussistenza di culpa in eligendo nei
confronti del terzo erogatore di quel servizio, secondo il testo
uniforme sul contratto di viaggio.
L’obbligo dell’impresa organizzatrice del viaggio di proteggere i
diritti e gli interessi dei viaggiatori, previsto dalla CCV, si
sostanzia anche nell’onere di comunicare a chi il servizio di trasporto
sia stato eventualmente subappaltato.
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Pret. Roma 11.12.1996 (in NGCC 1/1997, pag. 875)
L’organizzatore di viaggio è tenuto ad informare, anche sulla base dei
principi sottesi agli artt. 1175 e 1337 cc, il contraente di tutte le
circostanze che possono influire sul procedimento di formazione della
volontà e l’inosservanza di tale obbligo può essere fonte di
responsabilità (nel caso di specie il viaggiatore non era stato
informato sulle basse maree che impedivano di usufruire delle amenità
marine in una località balneare).
Nel caso di inadempimento del contratto di viaggio da parte
dell’organizzatore di viaggio che abbia comportato il mancato godimento
delle utilità promesse è risarcibile anche il danno non patrimoniale,
pur in assenza di reato, da liquidarsi in via equitativa.
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Pret. Ivrea 21.9.1998 (in Danno e resp. 5/1999, pag.
565)
Costituisce inadempimento dell’obbligo di diligente
organizzazione del viaggio, tale da giustificare la risoluzione del
contratto, la circostanza che l’organizzatore abbia fornito, per mezzo
di cataloghi pubblicitari, informazioni del tutto erronee sui luoghi di
vacanza e sulle prestazioni offerte al turista (nella specie il
villaggio descritto nel depliant non presentava le caratteristiche
previste, era posto a notevole distanza dal mare e privo dei conforts
pattuiti).
Il danno arrecato al turista dall’organizzatore di viaggi per effetto
dell’inadempimento delle prestazioni previste da contratto e sulla base
dei materiali promozionali (cd danno da vacanza rovinata) costituisce
un’ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile a prescindere dalla
configurabilità di un illecito penale.
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CGCE 11.2.1999 (in Foro it. 4/1999, 385)
La direttiva concernente i viaggi, le vacanze e i
circuiti tutto compreso non si applica a viaggi: a) che consistono in
scambi scolastici della durata approssimativa di sei mesi oppure di un
anno; b) che hanno come finalità il fatto che lo studente frequenti un
istituto scolastico in un paese ospitante affinché familiarizzi con la
sua società e la sua cultura; c) durante i quali lo studente soggiorna
gratuitamente presso una famiglia ospitante, come se fosse un membro
della stessa.
Sentenze in materia di danno
esistenziale
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