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La legislazione di settore in materia di
consumi (della quale il nostro sistema si è via via arricchito per lo più
come recepimento delle direttive comunitarie) è contenuta nel Codice del
consumo (decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005).
Il Codice disciplina i diritti fondamentali
dei consumatori, l’educazione, l’informazione, le pratiche commerciali e la
pubblicità; il rapporto di consumo (contratti in generale; particolari
modalità di conclusione e singoli contratti); la sicurezza e la qualità dei
prodotti (in particolare, la responsabilità per danno da prodotti difettosi,
la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di
consumo) e infine le associazioni dei consumatori e l’accesso alla
giustizia.
Tra l'agosto e il dicembre del 2007, a
distanza di due anni dalla sua approvazione, il Codice del consumo è oggetto
di una serie di interventi modificativi ed integrativi.
Si tratta di una vera e propria novella, sia
per dimensioni (gli articoli del Codice passano dagli originari 146 agli
attuali 171) che per contenuti: dapprima per dare attuazione agli obblighi
comunitari di cui alla direttiva 2005/29/CE in materia di "Pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori" (recepita all'interno del
Codice con i decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007); quindi
per la necessità di dare corpo alle "Disposizioni correttive ed
integrative" contenute nel decreto legislativo n. 221 del 23 ottobre
2007 (per mezzo del quale si provvede anche a far rifluire all'interno del
Codice il decreto legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, di recepimento
della Direttiva 2002/65/CE, riguardante la "Commercializ-zazione a
distanza di servizi finanziari"); infine per introdurre la c.d.
class-action, approvata nella legge finanziaria 2008 e materializzata nel
nuovo art. 140-bis del Codice.
La regolamentazione delle pratiche
commerciali, in particolare, è destinata ad influenzare in modo complessivo
il grado di tutela riconosciuto ai consumatori, trattandosi di un intervento
che, con l'ambizioso obbiettivo di contrastare con approccio trasversale le
condotte sleali adottate dai soggetti professionali (nella pubblicità e
nella promozione dei prodotti, al momento della vendita come sul versante
delle garanzie), impatta in modo consistente sull'impianto del Codice di
settore.
L'azione collettiva risarcitoria (class-action) presuppone, accanto agli
atti illeciti extracontrattuali, l'accertamento del diritto al risarcimento
del danno nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di consumo
stipulati ai sensi dell'art. 1342 Codice civile, ovvero in conseguenza di
pratiche commerciali scorrette.
Testo integrale
del codice del consumo
( pdf
471k)
Alcuni argomenti in
particolare, disciplinati dal Codice del consumo o da specifici
provvedimenti normativi:
Clausole vessatorie
Contratti volanti
Diritto di recesso
Garanzia sui prodotti
Privacy
Turismo
Clausole vessatorie.
Sono disciplinate dagli articoli 33-38 del Codice del consumo. Nei contratti
conclusi tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le
clausole che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto". La legge fa un elenco esemplificativo di tali clausole e
stabilisce che sono "inefficaci". Anche le associazioni dei consumatori
possono ricorrere alla magistratura per far decadere preventivamente le
clausole vessatorie. Deroghe particolari riguardano i contratti aventi ad
oggetto la prestazione di servizi finanziari.
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Contratti volanti.
Gli articoli 45 e seguenti del Codice del consumo disciplinano i contratti
negoziati fuori dei locali commerciali. Sono previste particolari garanzie
per il consumatore che acquista beni e servizi in particolari condizioni
(vendite a domicilio, sul posto di lavoro, durante un’escursione
organizzata, per la strada, ecc.): è riconosciuta la facoltà di ripensamento
entro 10 giorni lavorativi e in caso di controversia è prevista la
competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore.
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Diritto di recesso
Il termine per recedere (uniformato dal Codice del consumo) è di 10 giorni
lavorativi.
In particolare:
- per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali decorre dalla
sottoscrizione o dalla ricezione della merce;
- per le vendite a distanza (posta, telefono, fax, televendite, ecc), con
esclusione di polizze assicurative, servizi bancari, servizi d'investimento,
decorre dal ricevimento dei beni oppure dalla conclusione del contratto
qualora siano stati acquistati servizi;
- per le multiproprietà (anche se il contratto è stato firmato nei locali
commerciali della ditta, purché preveda un utilizzo dell'immobile di almeno
7 giorni) decorre dalla conclusione del contratto.
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Garanzia sui prodotti.
La garanzia sui prodotti venduti al consumatore è disciplinata dagli articoli
1490 e seguenti del codice civile e dagli articoli 128 e seguenti del Codice
del consumo, che prevedono la responsabilità del venditore quando il difetto
di conformità si manifesta entro il termine di due anni della consegna del
bene. Il difetto deve essere denunciato entro il termine di due mesi dalla
scoperta e l’azione diretta a far valere i difetti si prescrive nel termine
di 26 mesi dalla consegna del bene.
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Privacy.
Il decreto legislativo 196/2003, denominato “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si propone di comporre in maniera organica le
innumerevoli disposizioni relative, anche in via indiretta, alla privacy:
riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti
legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti negli
anni e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della
“giurisprudenza” del Garante e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza
nelle comunicazioni elettroniche.
Il Testo unico è ispirato all’introduzione di nuove garanzie per i
cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla
semplificazione degli adempimenti.
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Turismo.
I diritti del turista sono tutelati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che
ha attuato in Italia la Convezione internazionale relativa al contratto di
viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970.
I pacchetti turistici (vacanze tutto compreso) sono disciplinati dagli
articoli 82-100 del Codice del consumo, che prevedono un dettagliato obbligo
di informazione a carico dell’operatore turistico, disciplinano i casi di
revisione del prezzo e di modifica alle condizioni contrattuali,
stabiliscono le ipotesi di recesso del turista e obbligano l’organizzatore
del viaggio a risarcire i danni in caso di inadempimento contrattuale.
In materia di responsabilità del vettore aereo il Regolamento comunitario
889/2002 disciplina i danni, lo smarrimento e la ritardata consegna del
bagaglio, mentre il Regolamento comunitario 261/2004 disciplina
l’overbooking e il ritardo o la cancellazione del volo.
Gli articoli 69-81 del Codice del consumo disciplinano la multiproprietà.
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