Come già anticipato nel capitolo relativo all'inquadramento
giuridico, la colpa lieve e la colpa grave rilevano soprattutto in riferimento
all'applicabilità dell'art. 2236 cod. civ. alla responsabilità professionale del
medico.
I concetti qui in esame risultano pertanto intimamente connessi con quanto
affermato in tema di diligenza professionale come criterio di responsabilità e
con l'individuazione del c.d. standard di riferimento per la valutazione di
adeguatezza e diligenza nella prestazione. Infatti, secondo un principio ormai
consolidato anche nell'elaborazione giurisprudenziale , l'area della
responsabilità per colpa lieve risulta ormai molto estesa, giacchè la tendenza
restrittiva, manifestatasi nei confronti dell'area di applicazione dell'art.
2236 cod. civ., è andata sempre più acuendosi, prima con l'esclusione
dell'applicabilità ai casi d'imprudenza e incuria, poi con l'estendersi del
patrimonio di conoscenze richieste al professionista medio.
Infatti si configura la responsabilità professionale del medico anche per colpa
lieve, in applicazione dell'art. 1176, II c. cod. civ., quando il professionista
medesimo non abbia posto in essere una prestazione diligente per fronteggiare un
caso ordinario, ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera non per
risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, ma dovendo esercitare la sua
professione al cospetto di casi ordinari per affrontare i quali si ritiene
necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del professionista
medio appartenente al medesimo settore .
Peraltro, come già anticipato, la responsabilità del professionista sarà, per
così dire, relegata alla colpa grave solo qualora il medesimo abbia dovuto
affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà e per imperizia abbia
cagionato il danno.
Non, si badi bene, per incuria o imprudenza, ritenendosi tali condotte degne
delle valutazioni più severe e rigorose.
A questo proposito risulta chiaro come non sarebbe apparso congruo ammettere una
limitazione di responsabilità, proprio al cospetto di problemi tecnici di
speciale difficoltà, in relazione a comportamenti, quali l'incuria e
l'imprudenza, che tanto meno risultano tollerabili quanto più l'impegno
diligente e l'attenzione del professionista debbono essere richiamati
dall'emersione di un caso non ordinario.
Concludendo, una valutazione più cauta della responsabilità in concomitanza con
problemi di speciale difficoltà altro non è che un correttivo di agevole
comprensione, che entra in gioco quando anche la più diligente delle prestazioni
trova ostacoli di ordine tecnico tali da travalicare le conoscenze attinenti
allo standard professionale di riferimento. E' la colpa lieve guardata
attraverso l'opportuno filtro della ricorrenza dei problemi tecnici di speciale
difficoltà .
A titolo esemplificativo è stata ritenuta sussistente la colpa grave in capo ai
sanitari, medici dipendenti di un ente ospedaliero, in quanto, nell'attività di
assistenza al parto, hanno scelto una metodologia in presenza di dati obiettivi
che ne imponevano l'esclusione; e ancora quando il medico curante, fattosi
sostituire per un certo periodo da un altro medico, in assenza di tenuta di uno
schedario degli assistiti, non abbia informato il sostituto di una grave ed
accertata intolleranza ad un determinato farmaco da parte di un paziente (nella
specie il medico sostituto, non avvisato dell'intolleranza, prescrisse ad una
paziente il farmaco "Voltaren" rispetto al quale la stessa aveva già dato segni
di allergia e la cui assunzione ne provoco' la morte per "shock" anafilattico);
infine quando l'odontoiatra , in presenza di problemi tecnici di speciale
difficoltà, abbia praticato un intervento chirurgico in sito diverso da quello
su cui si sarebbe dovuto svolgere e senza tenere conto di un preesistente stato
di invalidità del paziente.