In altri articoli si è spesso fatto rinvio ad uno standard
medio di riferimento, che dovrebbe costituire la discriminante tra la
prestazione diligente e quella al contrario indiligente del professionista in
genere.
A maggior ragione nel caso del sanitario, è d'uopo fare riferimento a tale
standard per comparare la sua prestazione a quella che avrebbe dovuto porre in
essere, secondo quanto prescrivono le pratiche comunemente espresse dal
professionista medio appartenente alla categoria di riferimento che interessa.
Se, invero, vi sono alcuni principi, quelli deontologici in primis, che debbono
costituire il punto di riferimento principe di qualsiasi attività medica, a
prescindere dalla specialità o campo d'applicazione dell'attività di specie,
bisogna tuttavia tenere in considerazione che l'altissima specializzazione che
caratterizza la scienza medica, ha di fatto consentito d'individuare,
nell'ambito delle singole specialità, "comportamenti di riferimento" di volta in
volta peculiari, ed è con tali standard che è necessario confrontarsi al momento
della valutazione. Quest'ultima sarà condotta di norma sulla base dei pareri
espressi da professionisti del settore, nonché da medici legali di adeguata
preparazione, con l'ausilio degli apporti dei periti di parte, non possedendo il
magistrato le necessarie competenze tecniche in materia.
Ed è su questo punto che si è creato il comprensibile conflitto con i medici
legali e con gli specialisti, chiamati a esprimere i propri pareri tecnici
sull'operato di altri colleghi, in quanto la valutazione tecnica, che viene
condotta ex post, è bene affermarlo, sulla base della documentazione clinica e
dei ricordi del professionista interessato, nonché sulla base dell'eventuale
nocumento derivato al paziente, fondata sulla adeguatezza del comportamento del
medico agli standard che la letteratura medica aggiornata detta sul caso,
risulta sempre ardua, forse comunque parziale, non potendo tenere conto di una
serie di variabili ambientali, emotive, contingenti che sarà compito del giudice
tenere in debita considerazione.
La polemica, tra alcuni medici specialisti ed i medici legali, verte proprio
sull'asserita freddezza e rigidità tecnica con la quale il loro operato è messo
a confronto con lo stato dell'arte medica, il "famigerato" standard di
riferimento, che ridurrebbe tale valutazione in una sorta di rigorosa
trasformazione della complessa "arte medica" in una serie di operazioni e di
dati che assolutizzano, per così dire, i comportamenti, secondo canoni tecnici e
formalismi che nella pratica non troverebbero spazio.
Non essendo il mio compito quello di entrare nel merito di una polemica, che mi
troverebbe comunque assolutamente privo delle competenze necessarie, mi limito a
renderne conto in questa sede, considerata comunque la sua importanza, non senza
auspicare un futuro ove collegi giudicanti da un lato, e consulenti tecnici di
parte e d'ufficio dall'altro, unitamente agli avvocati, possano essere
appositamente preparati a svolgere incarichi di tale delicatezza, che
richiederebbero forse delle apposite sezioni ove essere trattati.
Questa osservazione nasce dal bisogno che il rapporto tra medico e paziente
trovi una rinnovata fiducia, nell'interesse preminente ad un sereno e proficuo
svolgimento della professione medica e più generalmente sanitaria, i cui
risvolti sugli interessi della collettività non abbisognano certo di ulteriore
illustrazione.