Lo sforzo tecnico caratterizzante la perizia, non può non interessare, oltre ai
profili soggettivi poc'anzi descritti, anche gli strumenti materiali impiegati
per adempiere alla prestazione.
La perizia necessaria alla prestazione risulterebbe, per così dire, mutilata ove
si volessero disgiungere i due aspetti, quello soggettivo e quello materiale,
prevedendo regole diverse nell'uno e nell'altro caso. Invero, la scelta del
mezzo attraverso il quale la prestazione trova la sua esecuzione, nonché
preparazione, incide grandemente sulla prestazione stessa, potendone
pregiudicare anche del tutto l'esito, ove non adeguata al tipo di prestazione
sulla scorta dello standard qualitativo richiesto.
Non potrebbe pertanto il professionista limitare la propria responsabilità alla
diligenza richiestagli, dal punto di vista professionale delle conoscenze
tecniche adeguate -profilo soggettivo-, qualora si avvalesse di strumenti
inadeguati, in quanto risulterebbe spezzata la continuità e coerenza, nel corso
della preparazione ed esecuzione della prestazione, della diligenza
richiestagli.
Potrebbe argomentarsi altrimenti, in un ottica generale, solo ove si verificasse
il caso in cui il "creditore della prestazione" fosse a conoscenza
dell'inadeguatezza degli strumenti prescelti, analogamente a quanto disposto per
il caso della cosa gravata da oneri, diritto di godimento o vizi, nel contratto
di compravendita, ai sensi degli artt. 1489, 1491 cod. civ.
Tuttavia, sembra a chi scrive che, nel caso della particolare prestazione
oggetto della presente disamina, un'argomentazione analogica di tale larghezza
potrebbe considerarsi in contrasto con la delicatezza dei diritti in gioco,
potendo comunque ritenersi che, nell'esatto -rectius diligente- adempimento
della prestazione professionale da parte del medico, non possa trovare spazio un
margine di rinuncia consapevole ai canoni della diligenza professionale che
comportino un rischio per la salute del paziente, anche a fronte della
consapevolezza -tutta da provare- di quest'ultimo.
Pertanto, potrebbe sostenersi che il medico, essendo tenuto ad esprimere una
diligenza che coinvolga, come detto, anche la fase strumentale dei mezzi
apprestati, sia tenuto a servirsi di strumenti che garantiscano uno standard
qualitativo e tecnico adeguato al tipo di prestazione richiesta e al livello
tecnico medio, configurandosi come una violazione della diligenza professionale
anche il solo utilizzo di strumenti non corrispondenti ad un criterio di
adeguatezza tecnicamente apprezzabile, a prescindere dall'eventuale conoscenza
che, di tale inadeguatezza, abbia il paziente: si sarebbe così di fronte anche
ad una violazione dei principi deontologici. Infatti l'art. 12 del cod. deontol.,
nel capo relativo agli accertamenti diagnostici e terapeutici, ricorda che il
medico è tenuto ad una Qadeguata conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei
mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza.
Certo che bisognerebbe anche riflettere sulle condizione di gestione e di
dotazione strumentale di molti Ospedali italiani, ma questo è argomento che
esula dalla presente trattazione.
E ancora, osta ad una possibile liberatoria di responsabilità, caratterizzata
dalla conoscenza che il paziente possa avere circa l'inadeguatezza della
strumentazione utilizzata, la circostanza che quasi sempre la prestazione è
svolta nei confronti di chi non è in possesso dei mezzi culturali per
apprezzarne appieno la qualità da un punto di vista tecnico.
Piuttosto, potrebbe verificarsi il caso che il medico, essendo a conoscenza, o
dovendo esserlo, dell'inadeguatezza degli strumenti in suo possesso, possa
comunque liberarsi da responsabilità qualora dimostri di aver coscienziosamente
informato il paziente della circostanza, invitandolo a recarsi presso strutture
meglio attrezzate -ovvero organizzandone il trasporto- e rifiutandosi pertanto
di eseguire la prestazione sulla base dei mezzi in suo possesso, o comunque
eseguendola, laddove possibile, in modo parziale -svolgendo ad esempio solo
alcune indagini diagnostiche per le quali si trovi attrezzato- e indirizzando
poi il paziente verso presidi ospedalieri o cliniche attrezzate ove proseguire
la terapia o le indagini diagnostiche necessarie.
Se, effettivamente, accade molto spesso che la prestazione medica sia svolta
all'interno di strutture organizzate, che mettono a disposizione del medico
certa strumentazione, senza consentirgli di operare scelte qualitative per
mancanza di alternative interne alla struttura, non è possibile adagiarsi su
tale dato di fatto evitando comunque di confrontarsi con la realtà dei bisogni
tecnici che la patologia del paziente richiede. Venendo ad un esempio pratico,
se un particolare strumento diagnostico di non recentissima costruzione
consente, nella maggioranza delle ipotesi, di effettuare esami accurati ed
obiettivi, ma non è in grado di fornire allo specialista risposte adeguate al
trattamento di casi che nascondono potenziali insidie nella valutazione
specialistica, il prudente atteggiamento del medico non può non estendersi, come
già anticipato nell'analisi di un caso inedito, a scelte che comportino l'invio
del paziente presso strutture che posseggano strumenti di diagnosi avanzati e
che possano fornire un supporto alla diagnosi ben più attendibile.
Concludendo, e considerando la dotazione della maggior parte degli ospedali, non
si può certo far carico al medico dell'inadeguatezza della strumentazione
rispetto ai migliori standard tecnologici disponibili, ma nemmeno si può pensare
di considerare esente da responsabilità il sanitario che, ben potendo avvedersi
di tale inadeguatezza nel caso specifico, ometta di indirizzare il paziente
bisognoso di un'indagine più approfondita presso strutture che siano all'altezza
di fornirla.
E ancora, considerando l'ulteriore evenienza rappresentata dall'impossibilità di
trasportare il paziente, ovvero dall'urgenza del trattamento, onde evitare il
prodursi di un probabile grave danno, potrebbe soccorrere al medico, dal punto
di vista dell'inquadramento giuridico, la prova dell'impossibilità di cui
all'art. 1218 cod. civ. al fine di andare esente da responsabilità.