Il concetto di diligenza, richiamato dall'art. 1176 cod. civ.
, riassume in sé il complesso di cure e cautele che dovrebbero fondare il
comportamento di ogni debitore al momento di soddisfare la propria obbligazione,
avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e alle circostanze di fatto
che lo caratterizzano. Come chiarisce Rodotà , pur essendo il concetto di
diligenza un criterio obiettivo, va visto ed interpretato nell'ottica del
particolare rapporto, in funzione della sua specialità e della natura
dell'attività esercitata, come prescritto dall'articolo sopra richiamato.
Inoltre è proficuo, secondo l'Autore citato, considerare i rapporti tra tale
concetto e quelli di correttezza e buona fede, rispettivamente sanciti dagli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. , per apprezzarne la reciproca interferenza.
Infatti, sulla scorta delle analisi già di Betti , bisogna valorizzare i
concetti di buona fede e correttezza nella loro funzione di ampliare o
rispettivamente restringere il contenuto degli obblighi letteralmente assunti
mediante contratto, nei limiti in cui la loro attuazione possa essere in
contrasto con i principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Così anche il
riferimento alla correttezza verrebbe ad affiancarsi a quello della buona fede,
come strumento per la definizione della reale portata del rapporto obbligatorio.
E' quindi il caso di appurare la consistenza dei rapporti che questi due ultimi
concetti hanno con quello di diligenza. L'operatività dei criteri di buona fede
e di correttezza si pongono su piani diversi rispetto a quello occupato dalla
diligenza, essendone diversa la funzione . Buona fede e correttezza si pongono
infatti sul piano degli strumenti d'integrazione del contenuto
dell'obbligazione, laddove la diligenza, al contrario, assolve alla funzione di
valutare la conformità del comportamento del debitore a quello dovuto, non con
funzione integrativa o correttiva, piuttosto delimitando ciò che deve ritenersi,
in quel singolo caso, esatta prestazione.
Ecco quindi che la diligenza, così come descritta più sopra, viene a porsi, al
cospetto del concetto di correttezza, come criterio guida per valutare in quali
limiti vi sia stata violazione della correttezza medesima, fondando così il
proprio ruolo di criterio di responsabilità.
Risulta confermata pertanto la valenza duplice della diligenza, come parametro
di imputazione del mancato adempimento, e quale criterio di determinazione del
contenuto dell'obbligazione.
Si è osservato anzi, in accordo con quanto fin qui esposto, che lo sforzo
diligente del debitore deve prodursi sin dalle fasi c.d. preparatorie della
prestazione, manifestandosi queste ultime come comportamenti nell'interesse
altrui e pertanto già giuridicamente doverosi, in quanto preparano il terreno
affinché la prestazione consegua il suo risultato. In quest'ottica rileva
l'utilizzabilità, da parte del creditore, dei mezzi di difesa contro
l'inadempimento, già nella fase preparatoria, ove essa manifesti caratteri di
inadeguatezza o difettosità, potendosi così rifiutare a ragione una prestazione
preparatoria di tali qualità, ovvero un inizio di prestazione tanto
difettosamente preparata.
Un esempio che Bianca propone al fine di chiarire le osservazioni condotte, è
quello della negligente messa a punto -si legga preparazione- del mezzo che
dovrà trasportare il creditore; nel nostro caso potrebbe argomentarsi similmente
la necessità di considerare disponibili per il paziente quei rimedi contro
l'inadempimento, cui si è fatto poc'anzi riferimento, ove si verificassero le
condizioni per affermare che, ad esempio, la fase pre-operatoria sia stata
caratterizzata da comportamenti inadeguati e difettosi, secondo ciò che
prescrive la miglior scienza e tecnica operatoria; o ancora, potrebbero
integrarsi tali condizioni qualora l'applicazione di un gesso fosse stata
preceduta dalla mancata sottoposizione ad adeguate e necessarie indagini
radiografiche, ovvero quando la prescrizione di una terapia non sia stata
preceduta dall'acquisizione di adeguate informazioni sullo stato di salute del
paziente o sulla sua particolare sensibilità all'assunzione di farmaci
specifici.
Considerando poi che l'importanza dell'interesse strumentale violato, potrebbe
altresì legittimare già in questa fase la risoluzione del contratto per
inadempimento, ove l'inadeguatezza e la difettosità della fase preparatoria
facciano presumibilmente prevedere un esito finale negativo, si comprenderà che,
nel caso della prestazione professionale del medico, essendo gli interessi del
paziente in gioco -tutela del bene della salute- sì preminenti, i principi
suesposti potrebbero trovarvi applicazione precipua.