Le difficoltà connesse all'adattamento rigido della
distinzione tradizionale tra obbligazioni <<di mezzi>> e obbligazioni di
<<risultato>>, già affrontata, si avvertono forse con maggiore intensità quando
si pone attenzione alla particolare cura che la giurisprudenza ha riservato a
particolari ipotesi di responsabilità professionali sanitarie. Mi riferisco in
particolare alle prestazioni del chirurgo estetico e del dentista.
Quale che sia la scelta dell'interprete, tra le due impostazioni sopra ricordate
-conferma o superamento della distinzione tradizionale- le prestazioni
professionali del chirurgo estetico -ma anche del dentista- sono rivisitate,
soprattutto dalla giurisprudenza, nel senso della rottura con l'adesione alla
categoria delle obbligazioni Qdi mezzif, rinvenendo al contrario un'obbligazione
di risultato a disciplina dell'attività professionale in oggetto.
Venendo ora alla disamina della prima delle due figure professionali sanitarie,
quella del chirurgo estetico, si è autorevolmente sottolineata l'inutilità della
differenziazione, tra sanitari in genere e chirurghi estetici, sostenendosi che
non sarebbe più opportuna alla luce della rinnovata concezione della salute,
intesa anche nelle accezioni comprensive della soddisfazione psicologica
derivante dall'accettazione del proprio aspetto fisico. Invero, ad una
differenziazione di questo
genere si oppone anche una valutazione d'ordine medico legale, sulla base della
quale non appare corretto sostenere che, nella specialità in esame, a fronte di
una diligente prestazione del chirurgo, debbano conseguentemente conseguirsi
risultati estetici soddisfacenti, ben potendosi produrre risultati di segno
opposto, o comunque non soddisfacenti, legati a fattori fisiologici o patologici
peculiari al paziente, non sempre prevedibili.
Sarebbe pertanto eccessivamente penalizzante per il chirurgo estetico valutare
la sua responsabilità secondo i canoni relativi alle obbligazioni Qdi risultatof,
ben potendosi semmai puntare l'attenzione -coerentemente con quanto detto in
punto di superamento della distinzione in oggetto- sul diligente adempimento del
dovere d'informazione del paziente, gravante sul chirurgo estetico, come sugli
altri sanitari, fondamentale anche in questa specialità al fine di determinare
le condizioni ideali per una partecipazione cosciente del paziente e per la
prestazione di un consenso all'intervento od alle terapie altrettanto pieno e
cosciente.
Sembra in effetti più corretto, spostare l'attenzione dall'inquadramento
tradizionale della prestazione in oggetto, vuoi nelle obbligazioni Qdi
risultatof vuoi in quelle Qdi mezzif, ad un piano diverso che privilegi la fase
della definizione del contenuto della prestazione del chirurgo estetico, data la
delicatezza particolare che in questa specialità assume anche la prestazione del
consenso da parte del paziente.
E' il chiarimento del contenuto della prestazione , in sede contrattuale, da
farsi per iscritto, che formalizzerebbe, disegnandone i confini, ad un tempo e
l'informazione sul trattamento e i limiti di responsabilità del chirurgo che si
impegni ad una determinata opera.
La circostanza che la peculiarità dell'intervento del chirurgo estetico
sottende, legata soprattutto alla finalità non meramente necessaria alla salute
bensì tesa ad un miglioramento estetico, ha fatto da più parti sostenere che il
consenso informato dovrebbe, in questo caso, essere considerato in modo più
attento e rigoroso, comunque diverso .
Ma a questa posizione si oppone una considerazione di non poco conto:
discriminare la specialità in esame sostenendo la necessità di valutare più
rigorosamente la fase dell'informazione e della prestazione del consenso,
significherebbe introdurre, all'interno della scienza medica, una
differenziazione che non trova specifiche ragioni deontologiche per essere
sostenuta. Come si potrebbe infatti sostenere che un paziente che debba
sottoporsi ad un intervento a cuore aperto abbia diritto ad un'informazione meno
accurata di quella alla quale avrebbe invece diritto il paziente che si
sottoponesse ad una plastica facciale ?
Ma l'elaborazione giurisprudenziale non si è fermata a questo, creando, con non
poche perplessità tra gli stessi giudici della Suprema Corte , un'ennesima
differenziazione all'interno della categoria delle prestazioni poste in essere
dal chirurgo estetico, ossia quella tra interventi di chirurgia estetica
Qordinarif, ed interventi di chirurgia estetica c.d. ricostruttivi . Questi
ultimi sarebbero interventi riferibili a casi, come quello trattato dalla
sentenza in commento, nei quali sia stato il paziente stesso a procurarsi
volontariamente alcune alterazioni -nel caso di specie tatuaggi osceni e
ripugnanti- per poi volerne conseguire l'eliminazione. Di fronte a casi simili
il contenuto dell'obbligo d'informazione sarebbe diverso rispetto a quello
richiesto, al contrario, nei casi di chirurgia estetica ordinaria, dovendosi nel
primo caso adempiere all'obbligo d'informazione del paziente in modo meno
rigoroso e limitato agli esiti eventuali che potrebbero rendere vana
l'operazione, e non dovendo il medico spingersi oltre nell'informazione
diligente al paziente.
Ebbene, a chi scrive questa conclusione sembra inaccettabile, introducendo una
distinzione tra pazienti di "categoria superiore" e pazienti "di categoria
inferiore" che dovrebbe consentire al chirurgo una modulazione del proprio
dovere d'informazione piena del paziente assolutamente discrezionale, dando
accesso di fatto ad un'alterazione del contenuto della sua prestazione, che
parrebbe ricollegato ad una valutazione del medico stesso sulla identificazione
del tipo d'intervento -ricostruttivo/non ricostruttivo- che non appare fondata.
Sembra, in conclusione, che la strada intrapresa, caratterizzata dalla
rivisitazione della distinzione tradizionale tra prestazioni di mezzo e
prestazioni di risultato possa fornire fecondi apporti anche nei settori che, in
virtù di tale differenziazione, hanno subito maggiormente le sue
estremizzazioni, spostando piuttosto l'attenzione sulla corretta e completa
informazione del paziente e sulla prestazione cosciente del consenso al
trattamento al quale si deve sottoporre; su tali
premesse si potrà definire a quale opus il sanitario è chiamato e quali siano i
confini di responsabilità che l'obbligazione che ha assunto descrivono, senza
fondare la qualità dell'informazione da fornire su differenti categorie di
prestazioni, dando seguito a bizantine distinzioni, piuttosto sottolineando
l'importanza di un'informazione sempre diligente quale contenuto indefettibile
della prestazione del sanitario.