RISARCITI I GENITORI PER L’INCIDENTE DEL FIGLIO
Domanda: nostro figlio ha subito un serio incidente stradale riportando lesioni
importanti, ci chiediamo se spetti anche a noi un risarcimento
Risposta: negli ultimi anni alcune importanti sentenze hanno consentito di
riflettere in modo accurato sull’argomento da Lei posto. Non v’è dubbio,
infatti, che per discutere di integrale risarcimento, e non di mero indennizzo,
sia lecito che tutti coloro che hanno patito un danno, anche solo sotto il
profilo morale, a seguito del fatto illecito di un terzo, meritino di ottenere
ristoro del pregiudizio subito. Tuttavia, in passato, alcune sentenze, in
particolar modo di merito, hanno escluso che per esempio ai genitori dovesse
essere riconosciuto il danno morale per le lesioni subite dal figlio a seguito
di un sinistro stradale. Per altro verso, a ben guardare, quando a seguito del
fatto illecito altrui, come nell’ipotesi di un incidente stradale, o anche a
seguito del grave inadempimento contrattuale che si verifica allorchè un
soggetto sia vittima dell’errore medico, e l’effetto sia la produzione di un
danno di speciale entità, non v’è dubbio che non solo il soggetto direttamente
interessato dalla lesione fisica, ma anche coloro che lo assistono subiscano non
solo un pregiudizio sotto il profilo patrimoniale, per aver sostenuto spese
utili alla cura ed ai trasporti del danneggiato, ma anche un pregiudizio di tipo
non patrimoniale, e quindi morale ed esistenziale, per aver sofferto insieme al
proprio congiunto per il danno grave da questi direttamente patito. Non
occorrerebbe scomodare il diritto per prendere atto della grave sofferenza di
una madre e di un padre ovvero di un figlio o di un fratello o una sorella
nell’assistere alle sofferenze del proprio congiunto, allorchè quest’ultimo sia
vittima di una grave sofferenza sotto il profilo fisico o psichico. Uguale sorte
deve peraltro ottenere anche la richiesta di danno morale che i congiunti di una
vittima di un fatto illecito altrui sopportino quando il danneggiato venga a
mancare e quindi venga leso in modo definitivo anche il rapporto parentale.
Recentemente la Corte di Cassazione ha proprio deciso una controversia del
genere dopo che il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma avevano escluso che ai
genitori della vittima di un sinistro stradale spettasse il riconoscimento di un
danno. La Suprema Corte ha inteso invece offrire una lettura diversa, e a mio
avviso più corretta, delle norme, sostenendo che i danni morali dovessero essere
riconosciuti anche alla famiglia del danneggiato poiché, vertendo la causa in
tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di chi abbia patito il
danno per fatto illecito che costituisca reato, qual è quello rappresentato
dalle lesioni personali, è da riconoscere anche, per l’appunto, il risarcimento
del danno morale che sia accertato in concreto ed in relazione ad un particolare
legame affettivo con la vittima, in quanto anche tale danno può definirsi quale
causa immediata e diretta del fatto dannoso. Questa sentenza che segue altra,
della quale si è già avuta occasione di discutere, che riconosceva il diritto ai
nipoti di vedersi risarcito il danno per lesioni del rapporto parentale
rappresentato dal decesso del nonno a causa di un fatto illecito altrui,
contribuisce, finalmente, a configurare in modo esaustivo il significato di un
risarcimento completo del danno, anche qualora il danneggiato abbia avuto una
parte di colpa nella dinamica del fatto violento.
RESPONSABILITÀ DELL’INAIL PER DANNO BIOLOGICO
Domanda: ho subito un infortunio in itinere e l'I.n.a.i.l., in forza del D.Lgs
38/2000, mi ha pagato anche il danno biologico. L'assicurazione di chi mi ha
causato il danno sostiene che null'altro mi sarebbe dovuto. Chiedo se ciò
corrisponda alla legge.
Risposta: Gentile signora, il Suo dubbio è quello di molti. In effetti il D. Lgs
38/2000 ha per la prima volta imposto all'I.n.a.i.l. di indennizzare il danno
biologico nell'ipotesi di infortunio sul lavoro. Pertanto se si verifica un
sinistro stradale in itinere, mentre Lei si reca o ritorna dal lavoro, l'I.n.a.i.l.
in base a tale decreto provvederà anche, sulla scorta di particolari tabelle, ad
indennizzare il danno biologico. Ma ciò non significa che il danno biologico
verrà integralmente risarcito, e mi spiego: la norma che le compagnie di
assicurazione vorrebbero utilizzare per sostenere che la liquidazione del danno
biologico operata dall'I.n.a.i.l. sarebbe soddisfacente, in realtà è una norma
sperimentale, attuata "ai soli fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", nonché quale
anticipazione "della definizione di carattere generale di danno biologico e dei
criteri per la determinazione del relativo risarcimento"che ancora oggi dev'essere
di fatto redatta. E' evidente quindi, come osserva anche il Tribunale di Monza
in una recente sentenza, che la prospettiva del D.Lgs 38/2000 non è certo stata
quella di definire in via generale tutti gli aspetti risarcitori del danno
biologico, ma solo quella di indicarli allo specifico e limitato fine
rappresentato dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali. E' evidente pertanto che quello a cui provvede l'I.n.a.i.l. è un
indennizzo, non un risarcimento e che pertanto, come peraltro conclude anche il
Tribunale di Monza, la compagnia di assicurazione ed il responsabile civile sono
tenuti ad erogare la quota parte di risarcimento, cosiddetto danno
differenziale, al quale l'I.n.a.i.l. non abbia provveduto; per farlo il giudice
dovrà orientare la sua decisione tenuto conto dei criteri che ha sempre
utilizzato per la quantificazione del danno biologico, che trova il
riconoscimento nell'art. 32 della Costituzione e non, come avviene invece per il
risarcimento del danno al quale provvede l'I.n.a.i.l., nell'art. 38 della
Costituzione medesima che corrisponde alla necessità sociale di garantire mezzi
adeguati al lavoratore in fortunato e che, pertanto, non esprime tutte le
potenzialità del riconoscimento del diritto alla salute contenuto nel predetto
art. 32 della Costituzione.
Inoltre, l'I.n.a.i.l. non provvederà certo, nella liquidazione dell'indennizzo,
a valutare anche tutte le sequele che colpiscono il danneggiato sotto il profilo
esistenziale, nè valuterà il danno morale che può essere chiesto in proprio, per
esempio, dal prossimo congiunto che abbia patito, con il danneggiato, e sotto il
profilo morale, gli esiti di un danno alla persona importante.
Concludendo, gentile signora, esistono oggi i presupposti per pretendere dal
responsabile del danno e dalla sua compagnia di assicurazione il risarcimento
del danno integrale che sarà quindi composto, oltre che dalla somma
eventualmente già corrisposta dall'I.n.a.i.l., anche dal cosiddetto danno
differenziale che andrà stabilito, in caso di opposizione da parte della
compagnia di assicurazione, dal giudice.
CONTRATTA EPATITE C DA EMOTRASFUSIONI: RISARCIMENTO?
Domanda: ho contratto l'epatite C a seguito di emotrasfusioni da sangue infetto
e/o da assunzione di emoderivati infetti e vorrei sapere se mi spetta solo
l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 o se posso ottenere l'integrale
risarcimento .
Risposta: la domanda proposta dal consumatore è in effetti puntuale poiché
distingue, innanzitutto, tra il diritto all'equo indennizzo, previsto dalla
legge 210/1992, ed il diritto invece al risarcimento del danno, a mente
dell'art. 2043 c.c., poiché, il primo, è riconosciuto in una misura forfetaria
per il solo fatto dell'accertamento del danno irreversibile dovuto ad
un'infezione post-trasfusionale, il secondo, invece si fonda sull'esistenza di
una colpa, da dimostrare nei confronti del Ministero della Salute, e si estende
ad ogni conseguenza che il soggetto abbia patito a seguito della trasfusione. In
questo secondo caso, infatti, la somma non è forfetaria ma risponde agli
ordinari criteri di risarcimento di ogni danno patito.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 11.609 del 31.05.2005, ha
stabilito che il danno alla salute derivante dai suddetti trattamenti sanitari
può determinare sia il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge 210/1992,
sia il diritto al risarcimento completo del danno laddove sia dimostrata, come
sempre prevede l'art. 2043 c.c., l'esistenza della colpa ed il nesso di causa
tra la condotta colposa ed il danno patito; la Corte ha infatti ritenuto che
esista responsabilità del Ministero per tutti i casi di insorgenza delle
patologie a seguito di infezioni contratte a seguito di trasfusioni effettuate
in epoca successiva agli anni 1978,1985,1988 e quindi in periodi nei quali i
test diagnostici potevano accertare se il sangue immesso nel circuito delle
emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse o meno infetto.
In altre parole, il Ministero può essere esente da colpa laddove provi che
all'epoca dell'infezione i test di identificazione dei virus non erano
conosciuti dalla scienza medica mondiale.
Pertanto in tutti gli altri casi è bene che venga esaminata con attenzione la
possibilità di individuare una colpa da parte del Ministero della Salute, poiché
in tale ultimo caso sarà possibile pretendere l'integrale risarcimento e non
solo iniziare la procedura di indennizzo forfetario del danno stabilito dalla
legge 210/1992.