Domande e risposte su temi specifici

di Nicola Todeschini

RISARCITI I GENITORI PER L’INCIDENTE DEL FIGLIO

Domanda: nostro figlio ha subito un serio incidente stradale riportando lesioni importanti, ci chiediamo se spetti anche a noi un risarcimento
Risposta: negli ultimi anni alcune importanti sentenze hanno consentito di riflettere in modo accurato sull’argomento da Lei posto. Non v’è dubbio, infatti, che per discutere di integrale risarcimento, e non di mero indennizzo, sia lecito che tutti coloro che hanno patito un danno, anche solo sotto il profilo morale, a seguito del fatto illecito di un terzo, meritino di ottenere ristoro del pregiudizio subito. Tuttavia, in passato, alcune sentenze, in particolar modo di merito, hanno escluso che per esempio ai genitori dovesse essere riconosciuto il danno morale per le lesioni subite dal figlio a seguito di un sinistro stradale. Per altro verso, a ben guardare, quando a seguito del fatto illecito altrui, come nell’ipotesi di un incidente stradale, o anche a seguito del grave inadempimento contrattuale che si verifica allorchè un soggetto sia vittima dell’errore medico, e l’effetto sia la produzione di un danno di speciale entità, non v’è dubbio che non solo il soggetto direttamente interessato dalla lesione fisica, ma anche coloro che lo assistono subiscano non solo un pregiudizio sotto il profilo patrimoniale, per aver sostenuto spese utili alla cura ed ai trasporti del danneggiato, ma anche un pregiudizio di tipo non patrimoniale, e quindi morale ed esistenziale, per aver sofferto insieme al proprio congiunto per il danno grave da questi direttamente patito. Non occorrerebbe scomodare il diritto per prendere atto della grave sofferenza di una madre e di un padre ovvero di un figlio o di un fratello o una sorella nell’assistere alle sofferenze del proprio congiunto, allorchè quest’ultimo sia vittima di una grave sofferenza sotto il profilo fisico o psichico. Uguale sorte deve peraltro ottenere anche la richiesta di danno morale che i congiunti di una vittima di un fatto illecito altrui sopportino quando il danneggiato venga a mancare e quindi venga leso in modo definitivo anche il rapporto parentale. Recentemente la Corte di Cassazione ha proprio deciso una controversia del genere dopo che il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma avevano escluso che ai genitori della vittima di un sinistro stradale spettasse il riconoscimento di un danno. La Suprema Corte ha inteso invece offrire una lettura diversa, e a mio avviso più corretta, delle norme, sostenendo che i danni morali dovessero essere riconosciuti anche alla famiglia del danneggiato poiché, vertendo la causa in tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di chi abbia patito il danno per fatto illecito che costituisca reato, qual è quello rappresentato dalle lesioni personali, è da riconoscere anche, per l’appunto, il risarcimento del danno morale che sia accertato in concreto ed in relazione ad un particolare legame affettivo con la vittima, in quanto anche tale danno può definirsi quale causa immediata e diretta del fatto dannoso. Questa sentenza che segue altra, della quale si è già avuta occasione di discutere, che riconosceva il diritto ai nipoti di vedersi risarcito il danno per lesioni del rapporto parentale rappresentato dal decesso del nonno a causa di un fatto illecito altrui, contribuisce, finalmente, a configurare in modo esaustivo il significato di un risarcimento completo del danno, anche qualora il danneggiato abbia avuto una parte di colpa nella dinamica del fatto violento.


RESPONSABILITÀ DELL’INAIL PER DANNO BIOLOGICO

Domanda: ho subito un infortunio in itinere e l'I.n.a.i.l., in forza del D.Lgs 38/2000, mi ha pagato anche il danno biologico. L'assicurazione di chi mi ha causato il danno sostiene che null'altro mi sarebbe dovuto. Chiedo se ciò corrisponda alla legge.
Risposta: Gentile signora, il Suo dubbio è quello di molti. In effetti il D. Lgs 38/2000 ha per la prima volta imposto all'I.n.a.i.l. di indennizzare il danno biologico nell'ipotesi di infortunio sul lavoro. Pertanto se si verifica un sinistro stradale in itinere, mentre Lei si reca o ritorna dal lavoro, l'I.n.a.i.l. in base a tale decreto provvederà anche, sulla scorta di particolari tabelle, ad indennizzare il danno biologico. Ma ciò non significa che il danno biologico verrà integralmente risarcito, e mi spiego: la norma che le compagnie di assicurazione vorrebbero utilizzare per sostenere che la liquidazione del danno biologico operata dall'I.n.a.i.l. sarebbe soddisfacente, in realtà è una norma sperimentale, attuata "ai soli fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", nonché quale anticipazione "della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento"che ancora oggi dev'essere di fatto redatta. E' evidente quindi, come osserva anche il Tribunale di Monza in una recente sentenza, che la prospettiva del D.Lgs 38/2000 non è certo stata quella di definire in via generale tutti gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di indicarli allo specifico e limitato fine rappresentato dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. E' evidente pertanto che quello a cui provvede l'I.n.a.i.l. è un indennizzo, non un risarcimento e che pertanto, come peraltro conclude anche il Tribunale di Monza, la compagnia di assicurazione ed il responsabile civile sono tenuti ad erogare la quota parte di risarcimento, cosiddetto danno differenziale, al quale l'I.n.a.i.l. non abbia provveduto; per farlo il giudice dovrà orientare la sua decisione tenuto conto dei criteri che ha sempre utilizzato per la quantificazione del danno biologico, che trova il riconoscimento nell'art. 32 della Costituzione e non, come avviene invece per il risarcimento del danno al quale provvede l'I.n.a.i.l., nell'art. 38 della Costituzione medesima che corrisponde alla necessità sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore in fortunato e che, pertanto, non esprime tutte le potenzialità del riconoscimento del diritto alla salute contenuto nel predetto art. 32 della Costituzione.
Inoltre, l'I.n.a.i.l. non provvederà certo, nella liquidazione dell'indennizzo, a valutare anche tutte le sequele che colpiscono il danneggiato sotto il profilo esistenziale, nè valuterà il danno morale che può essere chiesto in proprio, per esempio, dal prossimo congiunto che abbia patito, con il danneggiato, e sotto il profilo morale, gli esiti di un danno alla persona importante.
Concludendo, gentile signora, esistono oggi i presupposti per pretendere dal responsabile del danno e dalla sua compagnia di assicurazione il risarcimento del danno integrale che sarà quindi composto, oltre che dalla somma eventualmente già corrisposta dall'I.n.a.i.l., anche dal cosiddetto danno differenziale che andrà stabilito, in caso di opposizione da parte della compagnia di assicurazione, dal giudice.


CONTRATTA EPATITE C DA EMOTRASFUSIONI: RISARCIMENTO?

Domanda: ho contratto l'epatite C a seguito di emotrasfusioni da sangue infetto e/o da assunzione di emoderivati infetti e vorrei sapere se mi spetta solo l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 o se posso ottenere l'integrale risarcimento .
Risposta: la domanda proposta dal consumatore è in effetti puntuale poiché distingue, innanzitutto, tra il diritto all'equo indennizzo, previsto dalla legge 210/1992, ed il diritto invece al risarcimento del danno, a mente dell'art. 2043 c.c., poiché, il primo, è riconosciuto in una misura forfetaria per il solo fatto dell'accertamento del danno irreversibile dovuto ad un'infezione post-trasfusionale, il secondo, invece si fonda sull'esistenza di una colpa, da dimostrare nei confronti del Ministero della Salute, e si estende ad ogni conseguenza che il soggetto abbia patito a seguito della trasfusione. In questo secondo caso, infatti, la somma non è forfetaria ma risponde agli ordinari criteri di risarcimento di ogni danno patito.
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 11.609 del 31.05.2005, ha stabilito che il danno alla salute derivante dai suddetti trattamenti sanitari può determinare sia il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge 210/1992, sia il diritto al risarcimento completo del danno laddove sia dimostrata, come sempre prevede l'art. 2043 c.c., l'esistenza della colpa ed il nesso di causa tra la condotta colposa ed il danno patito; la Corte ha infatti ritenuto che esista responsabilità del Ministero per tutti i casi di insorgenza delle patologie a seguito di infezioni contratte a seguito di trasfusioni effettuate in epoca successiva agli anni 1978,1985,1988 e quindi in periodi nei quali i test diagnostici potevano accertare se il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse o meno infetto.
In altre parole, il Ministero può essere esente da colpa laddove provi che all'epoca dell'infezione i test di identificazione dei virus non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale.
Pertanto in tutti gli altri casi è bene che venga esaminata con attenzione la possibilità di individuare una colpa da parte del Ministero della Salute, poiché in tale ultimo caso sarà possibile pretendere l'integrale risarcimento e non solo iniziare la procedura di indennizzo forfetario del danno stabilito dalla legge 210/1992.