di Antonella Minunni
Giugno 2003
La sentenza in esame aggiunge un nuovo importante tassello
alla battaglia intrapresa per il riconoscimento del diritto al risarcimento
del danno in caso di malattia contratta a seguito di emotrasfusione o
trattamento con emoderivati.
Nel caso di specie l’attore, in seguito a trasfusioni
effettuate tra il 1988 e il 1989 presso strutture pubbliche, aveva contratto
il virus dell’epatite C, malattia diagnosticata nel 1996.
Aveva quindi chiesto ed ottenuto l’indennizzo previsto ex
l. n. 210/1992, in quanto la Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto
il nesso di causalità tra le trasfusioni ed il contagio.
In seguito, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di
Roma il Ministero della Sanità, per chiedere il risarcimento dei danni
patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti.
Il Giudice, nell’accogliere la domanda, fa suo l’orientamento già espresso dallo stesso Tribunale nella sent. n. del 04.06.03 e ribadisce alcuni principi cardine:
Nel merito il Giudice riconosce all’attore il diritto al
risarcimento del danno biologico e morale, nonché il danno da lucro cessante
conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta.
Si noti che, nel caso di specie, non è stato riconosciuto
il diritto al risarcimento del danno esistenziale, in quanto il Giudice ha
ritenuto non sufficientemente provato tale danno.
In tal senso la sentenza in commento rappresenta un esempio
di come, nell’applicazione giudiziaria, tale nuova voce di danno necessita
di un rigoroso riscontro in termini probatori, in quanto i Giudici non sempre
riconoscono un risarcimento sulla base di semplici presunzioni, affidando agli
avvocati un ruolo non facile in un settore in cui non si ha ancora un modus
operandi consolidato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73599 del R.G.A.C.C. dell'anno 2000, trattenuta in decisione nell'udienza del 15.01.03 e vertente
TRA
XXX elettivamente dom.to in Roma, via G. Spontini 11, presso lo studio dell'avv.to A. Clemente, che lo rappresenta e difende per procura a margine della citazione
ATTORE
E
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t. elettivamente dom.to in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale della p.a
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.03 il procuratore di parte attrice concludeva come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10.11.00 XXX conveniva in giudizio il
Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) al fine di sentirlo
condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in seguito
alle trasfusioni di sangue effettuate tra il 1988 ed il 1989 quando fu
ricoverato presso l'Università di Roma La Sapienza e presso la Clinica S.Anna
di Pomezia a causa delle quali gli fu diagnosticata nel gennaio 1996 una
infezione epatica definita come epatite C.
Aveva, quindi, presentato domanda di indennizzo ex legge n.
210 del 1992 ed era stato sottoposto a visita dalla apposita Commissione
medica ospedaliera che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra le
trasfusioni e l'infermità contratta. Chiedeva, pertanto, la condanna
dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale,
biologico, morale ed esistenziale nella misura da liquidarsi in corso di
giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute
eccependo la prescrizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva; nel
merito, contestava la fondatezza dell' avversa domanda chiedendone il rigetto.
Espletata CTU, venivano precisate le conclusioni e la causa
era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione del
diritto al risarcimento dei danni risalendo il fatto contestato all'anno
1988/89 ed essendo, quindi, decorso il termine di cinque anni ex art. 2947
c.c.
L'eccezione va disattesa in quanto il dies a qua di
decorrenza del termine corrisponde non già agli anni 1988/89 in cui l'attore
subì le trasfusioni, bensì al mese di marzo 2000, quando l'attore ha
ricevuto la comunicazione del Ministero convenuto avente ad oggetto la
notifica del giudizio della Commissione medica ospedaliera di Roma in cui
veniva riconosciuta l'esistenza del nesso causale.
Anche a voler far decorrere il termine prescrizionale dal
gennaio 1996, quando il XXX ebbe conoscenza di essere affetto dalla malattia,
esso non sarebbe comunque decorso, atteso che l'atto introduttivo del presente
giudizio è stato notificato nel novembre 2000, mentre i cinque anni scadevano
nel gennaio 2001.
Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva (Cfr. C. Appello Roma n. 3242/00, Trib.Roma sent. del 27.11.98 e
14.06.01): ed invero, alla fonte normativa che integra la norma primaria del neminem
ledere, costituita dall'art. 1 della legge n. 296 del 1958, che
attribuisce al Ministero della Salute il compito di "sovrintendere ai
servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli
enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento…; emanare, per la tutela
della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni
pubbliche che provvedono a servizi sanitari" fa da corollario una serie
di disposizioni normative (L. 992/67, DPR 1256171, D.M. Salute 17.02.72
e 15.09.72, L 519/73, L 833/78, L 531/87, L. 107/90, D.lovo 178/91, D.M.
Salute 12.06.91, D. lovo 502/92, D. Lvo 267/93, D. Lvo 268/93, D. Lvo 449/97,
D. lovo 112/98) che confermano in capo al Ministero della Salute un ruolo
attivo nell'approvvigionamento, controllo e vigilanza nella produzione e
distribuzione del sangue e dei suoi derivati da destinare al consumo umano, al
quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed
attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza.
Il Ministero contesta l'ammissibilità della domanda sul
presupposto della vigenza di una disciplina specifica che prevede a carico
dello Stato il pagamento di un indennizzo destinato a coprire almeno in parte
i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati
Ritiene al riguardo il giudicante che la suddetta tutela
indennitaria non preclude l'azione risarcitoria di diritto comune, non
perdendo il danneggiato il diritto di conseguire il risarcimento del danno
integrale quando ne ricorrano i presupposti (Cfr. Corte. Cost. n. 307/90,
118/96, 27/98, 423/00; Cass. N. 13923/00; C. App. Milano 22.10.96); trattasi,
infatti, di normativa (L n. 210 del 1990 e L. n. 237 del 1997) che ha
introdotto un sistema di sicurezza sociale con finalità solidaristica (artt.
2 e 32 Cost.) destinato a garantire a coloro che abbiano subito danni
nell'esercizio di attività di cura promosse ovvero gestite dallo Stato e
necessarie per la tutela della salute pubblica il riconoscimento di un
indennizzo pecuniario valutato in via equitativa e non destinato a coprire
l'intero danno, così esonerando la parte dall'accidentato percorso
dell'azione di responsabilità civile di cui all'art. 2043 cc..
Passando al merito, si osserva in relazione al nesso di
causalità, che la sua sussistenza è già stata riconosciuta dalla
Commissione medica ospedaliera; peraltro, anche il CTU ha osservato che il XXX
è stato emotrasfuso almeno due volte prima del 1992 (quando la disponibilità
di test più sensibili ha notevolmente diminuito le possibilità di contagio)
e rientra, quindi, in un gruppo ad alto rischio. Ne consegue che è molto
verosimile che l'attore abbia contratto l'infezione HCV in occasione di una
delle due succitate trasfusioni di sangue, anche se nella storia clinica del
paziente sono presenti altri rischi di esposizione all'infezione,
rappresentati da un tatuaggio e dall'epatite B, presente fin dal 1988:
trattasi, però, fattori molto meno significativi e concreti del rischio
maggiore (e prevalente) di contrarre il virus HCV con le emotrasfusioni
effettuate.
Ed invero, in sede di accertamento, sulla base di una
valutazione medico-legale, circa l'esistenza o meno di un nesso di derivazione
causale di un evento da una determinata situazione di rischio - valutazione in
cui il riscontro di un rilevante, qualificato, grado di probabilità è
sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale - una volta accertata la
possibilità sul piano scientifico della derivazione causale rilevante ai fini
del diritto alla prestazione, deve essere effettuato il confronto
probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali (Cfr. Cass.
10004/01); ed ancora, con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità
tra lesione personale ed un intervento chirurgico, al fine dell'accertamento
di eventuali responsabilità risarcitorie dell'autore dell'intervento, ove il
ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire
un grado di certezza assoluta, la ricorrenza del suddetto rapporto di
causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di
relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità
scientifica, specie quando manchi la prova della preesistenza, concomitanza o
sopravvenienza di altri fattori determinanti (Cfr. Cass. 632/00).
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, dunque,
sussistente nella fattispecie il nesso di causalità.
In ordine all'elemento soggettivo, si rileva che il
comportamento colpevole del Ministero convenuto nel caso in esame vada
ravvisata per omissione o, quantomeno, insufficienza della vigilanza sulla
sicurezza del sangue (importato dall'estero ovvero raccolto senza controllo
sulla qualità dei donatori) distribuito per il tramite del Servizio Sanitario
Nazionale; va, al riguardo, rilevato che, indipendentemente dalla diversa
epoca in cui furono messi a punto i diversi metodi di identificazione dei
singoli virus, la pericolosità del sangue - come veicolo di possibili
infezioni virali - era ben nota fin dai primi anni settanta.
Per quanto concerne, poi, il danno subito dall' attore,
dalla consulenza tecnica d'ufficio, esaurientemente motivata ed esente da vizi
logici o giuridici, è emerso che il XXX è affetto attualmente da epatite C.
Bisogna, ora, procedere alla determinazione del danno
risarcibile ex artt. 2043 e 2059 cc.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione
dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente
sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, il CTU ha
osservato che il XXX è affetto da una epatite cronica moderata HCV il cui
decorso sembra indolente e sub_clinico, senza significativa alterazione dei
valori di transaminasi, che nelle forme più aggressive superano di
almeno tre volte il valore normale. Il consulente d'ufficio ha, inoltre,
correttamente tenuto conto del precedente morboso concorrente, rappresentato
dall'infezione epatica HBsAg+, concludendo per una invalidità dell’11-12%.
Parte attrice contesta tale valutazione ritenendo giusto
riconoscere una percentuale del 40-50%; osserva il giudicante che irrilevanti
sono le valutazioni espresse dai. consulenti d'ufficio in altre controversie
essendo ogni caso clinico diverso dagli altri; quanto ai possibili rischi
futuri di cirrosi epatica, nella relazione peritale si rileva che il profilo
clinico dell'epatopatia cronica di cui è affetta la parte attrice non è
foriero di una evoluzione cirrotica.
Si ritiene, dunque, di dover liquidare, in via
necessariamente equitativa, aderendo alla valutazione del CTU col
riconoscimento di un grado di invalidità del 12% e tenuto conto del fatto che
all'epoca dell'illecito (1989) l'attore aveva 34 anni, l'importo di €
16.320,00 al valore attuale, applicando la tabella di riferimento elaborata da
questo Tribunale.
Compete, altresì, all'istante il danno morale, risultando
configurabili nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 2059 c.c. A
tale titolo, avuto riguardo alle caratteristiche della malattia e delle sue
conseguenze a carico del danneggiato, si ritiene equo liquidare la somma di
€ 5.440,00 al valore attuale, pari ad 1/3 del danno biologico.
Quanto alle richieste di liquidazione del danno
esistenziale e di quello patrimoniale, nulla si riconosce trattandosi di
domande che dovevano essere provata da parte attrice; in merito al primo, il
CTU ha rilevato che il XXX nulla ha riferito circa il pregiudizio subito da
particolari attività, diverse dalle normali attività esistenziali, derivante
dall'epatopatia cronica. Quanto, poi, al danno patrimoniale, il CTU ha
osservato che la malattia da cui è affetto l'attore potrebbe rappresentare
una preclusione per l'esecuzione di lavori particolarmente pesanti; era,
però, onere dell'attore allegare e provare la sussistenza in concreto di un
pregiudizio economico derivante da tale preclusione.
A parte attrice va liquidato, invece, il danno per lucro
cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi
sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della
somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente
decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato
avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente
- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene
perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente
coincidente con quello legale (cfr. Cass. 7272/97, 10300/01).
A tal fine, tenuto conto della differenza nel periodo di
riferimento tra tasso medio di rendimento degli investimenti mobiliari e tasso
di inflazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, deve
riconoscersi, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, 2° comma, c.c.,
un ulteriore 3% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un
impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di
calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data
dell'illecito (€ 13.520,00 nel 1989) ed il valore dello stesso rivalutato ad
oggi (€ 2 L 7 60,00): si ottiene cosi un ulteriore importo di € 7.410,00,
dovuto a titolo di lucro cessante. Ne consegue la condanna del Ministero
convenuto a corrisponde all'attore l'importo di € 29.170,00, oltre interessi
legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di
effettivo pagamento.
Le spese relative alla CTU, per € 1.608,99, vanno poste
in via definitiva a carico del Ministero convenuto. Alla soccombenza segue la
condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite,
liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere a XXX la somma di € 29.170,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b)- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio, pari a complessive € 1.608,99, definitivamente a carico del Ministero della Salute;
c)- condanna, infine, il Ministero della Salute, in persona come sopra, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 214,64 per spese, € 1.357,35 per diritti e € 4.406,43 per onorari, oltre spese generali, IV A e CAP come per legge.
Roma, 25.03.03