Secondo una distinzione tradizionale e ancora seguita in
dottrina, non senza dissensi, e in giurisprudenza, la prestazione del medico,
salve eccezioni che si vedranno in seguito, appartiene, essendone anzi uno dei
più rilevanti esempi, alla categoria delle obbligazioni c.d. “di mezzi”, per
distinguerle da quelle “di risultato”, avendo ad oggetto le prime "solo" un
comportamento professionalmente adeguato, le seconde il risultato stesso che il
creditore ha diritto di conseguire.
Argomentando in tale direzione, l'obbligazione del medico sarebbe pertanto
quella di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato,
espressione della diligenza che lo standard medio di riferimento richiede, non
essendo al contrario tenuto a far conseguire un risultato consistente nella
guarigione, giacché solo in parte legata causalmente alla prestazione che gli
viene richiesta.
La distinzione comporta non scarse conseguenze sulla disciplina delle rispettive
categorie, essendo in gioco la ripartizione dell'onere della prova, nonché
l'applicabilità delle regole in materia di responsabilità debitoria.
In aderenza a quanto affermato dai fautori della distinzione tradizionale,
infatti, la rigida regola di responsabilità fissata nell'art. 1218 cod. civ. per
il caso d'inadempimento, varrebbe soltanto per le obbligazioni di risultato,
mentre per quelle di mezzi varrebbe il principio della diligenza .
Dal punto di vista dell'onere della prova, invece, si assisterebbe, nel caso
delle obbligazioni “di mezzi”, all'individuazione dell'onere in
capo al creditore, dovendosi al contrario individuarlo in capo al debitore in
quelle di “risultato”.
Ai nostri fini ne conseguirebbe che, essendo generalmente inquadrata
l'obbligazione del medico tra quelle “di mezzi”, l'onere della prova graverebbe
sul paziente.
Sulla scorta di tale impostazione, la giurisprudenza ha formulato spesso giudizi
assolutamente aderenti a tali premesse dando credito alla distinzione in oggetto
.
In dottrina peraltro si è sentita l'esigenza di argomentare diversamente: tra
gli altri Rescigno affronta criticamente la distinzione tra obbligazione <<di
mezzi>> e obbligazione <<di risultato>>, così come tradizionalmente inquadrata
dalla dottrina, osservando che l'art. 1176 cod. civ. , riguardante la diligenza
nell'adempimento, e l'art. 1218 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per
l'inadempimento, sono poste a regolamentare tutte le obbligazioni, e non sono
suscettibili di applicazione distinta a seconda della tipologia di obbligazioni
in discorso: applicabilità del severo art. 1218 solo per le obbligazioni di
risultato, valendo il principio della diligenza per le altre.
La soluzione a tale incongruità viene vista dallo stesso Autore in una diversa
individuazione delle categorie in oggetto, che preveda semmai il profilarsi di
una tipologia di obbligazioni nelle quali la diligenza, oltre che la misura per
valutare l'esattezza dell'adempimento, costituisce ed esaurisce l'oggetto stesso
dell'obbligazione.
In conclusione il comportamento negligente integrerebbe già, di per sé solo, gli
estremi dell'inadempimento, senza doversi attendere il proseguimento della
prestazione (nel nostro caso il felice esito, ad esempio, di un intervento
chirurgico).
È altresì apprezzabile il tentativo di superamento della tradizionale
distinzione, nel momento in cui si rifletta, con Bianca , sull'inopportunità di
ritenere esistenti categorie di obbligazioni che non tendano ad un risultato,
ove, al contrario, in tutte le obbligazioni si individua un risultato inteso
come momento finale o conclusivo della prestazione che lo caratterizza .
Nel nostro caso, quello della professione medica, il risultato sarebbe per
l'appunto, a titolo esemplificativo, l'operazione chirurgica esattamente
eseguita, la corretta diagnosi della patologia in atto o la diligente
prescrizione di una terapia adeguata.
Tale impostazione della distinzione, o il suo superamento definitivo, avrebbe
anche l'effetto di contrastare, giova ribadirlo, una delle conseguenze che si
volevano trarre dalla tradizionale tesi distintiva, ovverosia che, nel caso
delle prestazioni <<di risultato>>, il valore della diligenza quale strumento di
determinazione del contenuto della prestazione, non avrebbe trovato spazio; al
contrario si è sostenuto poco sopra la validità di tale apporto a prescindere
dall'inquadramento della prestazione nell'una o nell'altra categoria, e sulla
scorta di tale interpretazione sembra corretto proseguire nel lavoro.