Quando ci si accinge ad affrontare i problemi sorgenti dai
rapporti tra debitore e ausiliari nell'esecuzione di un rapporto obbligatorio,
l'interrogativo di fondo al quale dare una risposta è se e chi risponda dei
danni provocati dagli ausiliari medesimi . L'art. 1228 cod. civ. risolve il
dilemma, disponendo che il debitore risponde anche dei fatti dolosi o colposi
commessi dai terzi dell'opera dei quali si avvalga nell'adempimento
dell'obbligazione.
Appare pertanto subito chiaro il presupposto fondamentale di tale responsabilità
: la circostanza che si tratti di fatti posti in essere dall'ausiliario su
incarico del debitore, nell'esecuzione del rapporto obbligatorio, e che
configurino un inadempimento dell'obbligazione che il debitore è tenuto ad
adempiere.
Il fondamento di tale impostazione, emanazione del principio generale
dell'imputazione giuridica al debitore del fatto dell'ausiliario, si trova,
secondo Bianca, nell'affermazione di un esigenza: che il creditore possa fare
affidamento sulla responsabilità originaria del debitore che si avvalga di terzi
nell'adempimento dell'obbligazione.
Quindi, i fatti ai quali fa riferimento l'articolo in esame, debbono comportare
un'impossibilità -anche temporanea- della prestazione, che può incidere anche
sui momenti relativi ai c.d. oneri preparatori, ovvero arrecare un danno ai beni
del creditore , violando così la diligenza richiesta nell'adempimento.
La pertinenza del danno che dovesse prodursi in capo al creditore, rispetto al
rapporto obbligatorio sussistente, è descritta da un ventaglio di possibili
rapporti sui quali l'esistenza dell'obbligazione produce i propri effetti,
nell'ottica del comportamento improntato alla cautela e alla diligenza che il
debitore deve tenere per non danneggiare in alcun modo i beni del creditore. Al
di fuori di questa sfera potrebbe tutt'al più sussistere responsabilità
extracontrattuale dell'ausiliario nei confronti del creditore.
Merita di essere brevemente analizzata anche la responsabilità dell'ausiliario,
caratterizzata, come detto nell'art. 1228 cod. civ., da dolo e/o colpa. I
criteri di valutazione della responsabilità dell'ausiliario, fatte salve le
premesse sulla riconducibilità delle conseguenze al debitore originario, poco
sopra accennate, non possono che dipendere dagli stessi criteri in base ai quali
viene valutata la diligente prestazione del debitore; sembrerebbe infatti fuori
luogo valutare la diligenza richiesta dall'ausiliario diversamente da quanto non
si faccia per la diligenza richiesta, nell'adempimento dell'obbligazione, al
debitore. Risulta pertanto consequenziale valutare il comportamento
dell'ausiliario del prestatore d'opera professionale sulla scorta delle
valutazioni precedentemente condotte in materia di responsabilità contrattuale e
di diligenza necessaria nell'adempimento, che non sarà semplicemente quella del
buon padre di famiglia ma quella specifica, espressa dallo standard medio di
riferimento rappresentato dalla categoria di appartenenza.
Se invero il debitore sia in questo caso un medico, e se è vero che a questi è
richiesta la diligenza "del buon medico di famiglia e/o specialista", la
medesima diligenza sarà pretesa a buon diritto dall'ausiliario del quale il
medico stesso si serva nell'adempiere alla propria prestazione.
Una soluzione diversa graverebbe sull'auspicabile esigenza di uniformità e
certezza delle responsabilità in gioco, non sembrando altrimenti sostenibile
alla luce delle premesse illustrate.
Certo è che la suddetta responsabilità dell'ausiliario è da leggersi in rapporto
a quella del debitore, nel senso che sul debitore grava anche l'onere di
verificare la rispondenza dell'attività dell'ausiliario alla diligenza
richiesta, nonché la pronta attivazione, ogni qualvolta dovesse risultare
necessario operare la tempestiva sostituzione dell'ausiliario che non
ottemperasse ai propri doveri. Pertanto non potrebbe certo essere invocata la
ricorrenza del caso fortuito -liberatoria di responsabilità- al cospetto della
sopravvenuta ed imprevista inidoneità dell'ausiliario alla prestazione dei
propri compiti, qualora si potesse dimostrare la prevedibilità di tale
emergenza.
Non merita più che un accenno l'eventualità che il medico conosca l'imperizia
dell'ausiliario e che, ciò non di meno, se ne serva, conseguendone l'ovvia
responsabilità del primo, secondo lo schema esposto.
Tornando ad un esame più letterale del disposto legislativo, si può notare
altresì come la norma indichi nella sussistenza di un incarico, conferito dal
debitore (per es. il medico) all'ausiliario (per es. altro collega), un altro
presupposto fondamentale per la sussistenza della fattispecie, non potendo
ricollegarsi al debitore una responsabilità che dipenda da atti compiuti
dall'ausiliario senza averne ricevuto incarico, e pertanto nella insussistenza
di un rapporto nel quale il debitore si vale dell'opera di terzi.