Ritengo vi siano due profili distinti, seppur intimamente
connessi, da esaminare per addivenire ad un possibile inquadramento della
prestazione posta in essere dall'ente ospedaliero.
Sotto il primo profilo sorge l'esigenza di descrivere i contorni della
prestazione erogata dall'ente ospedaliero pubblico ai pazienti che vi si
rivolgano.
Con riguardo al secondo, è d'uopo inquadrare il rapporto tra medico dipendente e
struttura ospedaliera, al fine di stabilire secondo quali meccanismi, in punto
di responsabilità, sia possibile ricondurre sul secondo le condotte dannose del
primo.
Veniamo ad analizzare il primo dei due profili ai quali si è fatto poc'anzi
accenno.
Una prima ipotesi sistematica, va nel senso di individuare un contratto d'opera
professionale, disciplinato analogicamente alle regole stabilite per il
professionista che eserciti autonomamente e alle conseguenti regole in materia
di responsabilità contrattuale già descritte. Infatti si è in precedenza
rilevato come la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia in più occasioni
sostenuto che la similarità della prestazione che l'ente ospedaliero si impegna
a porre in essere, quando il paziente si reca presso la struttura, con quella
del prestatore d'opera, sia tale da giustificare l'attrazione del rapporto,
quanto alla sua disciplina, nell'orbita del contratto d'opera professionale .
Conseguentemente si sostiene anche l'applicazione dell'art. 2236 cod. civ.,
nell'interpretazione giurisprudenziale che lo caratterizza. Appare tuttavia
doveroso segnalare che sussistono sul punto voci di dissenso che segnalano
l'esistenza di una forzatura nell'applicare analogicamente, anche alla
responsabilità dell'ente ospedaliero, una regola giurisprudenziale elaborata su
misura per il prestatore d'opera. A tale critica sembra tuttavia lecito
rispondere che l'applicazione della regola dell'art. 2236 cod. civ., data la sua
genesi e il suo significato e stante l'asserita applicabilità analogica delle
norme sulla responsabilità del professionista, appare accettabile, anche in
termini di unità e coerenza sistematiche. Non si vede come possa giustificarsi,
se si accetta ben inteso l'applicazione analogica suddetta, una disparità di
trattamento condizionata dalla circostanza che la prestazione sia posta in
essere dal medico dipendente piuttosto che dal professionista autonomo.
Lo sforzo argomentativo è probabilmente indirizzato più correttamente se
concentrato semmai nell'individuazione della prestazione atipica e complessa che
l'ente ospedaliero, per il tramite dei suoi dipendenti e della sua complessa
struttura, offre a coloro che la richiedono, come si dirà tra breve.
Infatti, la tesi più sopra rappresentata, non è, come anticipato in apertura,
l'unica strada per descrivere correttamente il quadro: alcuni autori sostengono,
con l'avallo di certa giurisprudenza , che al contrario sarebbe preferibile
configurare autonomamente la responsabilità delle strutture sanitarie, come
fattispecie complessa comprensiva certo anche della prestazione intellettuale
dei sanitari che vi prestano la loro opera, ma caratterizzata altresì da altre
competenze, così come dalla circostanza di essere espressione di un particolare
apparato organizzativo, e che potrebbe definirsi prestazione di assistenza
sanitaria, ovvero contratto di spedalità.
La peculiarità di tale forma di contratto atipico consisterebbe altresì nella
presenza di una serie di obblighi integrativi individuabili ex lege ovvero ex
contractu.
In questo senso la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità della
struttura ora per mancanza di sicurezza delle attrezzature , ora per mancata
protezione della salute dei ricoverati , quindi per difetto di protezione della
salute dei terzi , per omessa custodia degli assistiti , in ipotesi di danni
anonimi , infine per omessa adeguata informazione .
Questa seconda ipotesi sembra più aderente alla realtà, osservando la quale
emergono alcuni dati di fatto dai quali non sembra corretto prescindere. L'ente
ospedaliero si presenta come una struttura complessa, caratterizzata certo dalla
presenza al suo interno di medici dipendenti e di altri operatori in senso lato
sanitari, ma anche dalla consistenza di una struttura organizzativa e
amministrativa particolare, nonché dalla predisposizione di un apparato
strumentale di rilievo. Non può mancare un ulteriore considerazione, ovverosia
quella stimolata dalla c.d. spersonalizzazione della prestazione sanitaria
all'interno della struttura. Invero il paziente non si rivolge direttamente
all'uno o all'altro specialista, ma si rivolge alla struttura, che di volta in
volta, in ossequio alle sue esigenze organizzative, indirizza il paziente verso
lo specialista che in concreto è possibile individuare.
Ciò non di meno la prestazione, che lo specialista in concreto attivato presta,
è sempre e comunque una prestazione d'opera assimilabile a quella del medico
autonomo, e sembra corretto mantenerne perciò stesso fermi i principi di
valutazione in punto di diligenza.
Pertanto individuare la prestazione dell'ente come prestazione complessa, che
nei rapporti che ci interessano assume la forma di un contratto atipico come è
stato ricordato in precedenza, pare essere l'ipotesi interpretativa sulla scorta
della quale esaminare la materia.
Quanto alla configurazione dei rapporti tra Unità sanitaria locale (ormai A.s.l.)
e medici dipendenti, in punto di riferibilità alla prima dei comportamenti
dannosi posti in essere dai secondi, è il caso di rilevare la possibilità di
configurare in modo triplice il rapporto che si instaura tra paziente ed ente
ospedaliero.
Le ipotesi interpretative vanno dall'inquadramento, in materia di responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., nella disciplina della
responsabilità per fatto degli ausiliari, a quello, in materia di responsabilità
aquiliana, nella disciplina della responsabilità dei padroni e dei committenti,
ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per arrivare all'affermazione della
responsabilità diretta nel segno della c.d. immedesimazione organica dell'ente,
gestore di un servizio pubblico sanitario, con i suoi dipendenti. Quest'ultima
posizione trova maggiori consensi in giurisprudenza, conoscendo articolate
applicazioni ad opera della Suprema Corte di Cassazione .
Su tali basi si afferma pertanto la concorrenza della responsabilità dell'ente
con quella dei medici suoi dipendenti, nelle forme che si sono illustrate
brevemente in precedenza.
La prospettiva muta solo parzialmente se si passi ad analizzare il tema nei
confronti della struttura privata. Infatti in tale evenienza la responsabilità
del sanitario non è mai diretta , come accade se si accoglie il principio della
c.d. immedesimazione organica propugnato da certa giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, ma da valutarsi come di consueto, ai sensi dell'art. 1228
cod. civ., sotto il profilo della responsabilità contrattuale, nonché, ai sensi
dell'art. 2049 cod. civ., sotto quello della responsabilità extracontrattuale.